Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine

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Art. 20a Abrogato

A seguito della ristrutturazione del capitolo 4, l’articolo 20a vigente è abrogato e il suo contenuto viene trasferito senza variazioni nel nuovo articolo 22a.

Capitolo 4a sezione 2

Per effetto della riorganizzazione del capitolo 4, prima dell’articolo 20b è inserito il nuovo titolo «Sezione 2: Trattamento dei dati».

Art. 20b Trattamento dei dati da parte degli organi di esecuzione

Conformemente all’articolo 20b vigente, gli organi di esecuzione sono già autorizzati a trattare i dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni ammini strativi o penali, al fine di adempiere al loro mandato legale. A seguito dell’evoluzione della legislazione in materia di protezione dei dati occorre tuttavia aggiungere nella LOTC che gli organi di esecuzione hanno la possibilità di rendere i dati accessibili an che tra di loro e di pubblicarli. L’accesso può avvenire tramite servizi automatizzati di informazione e comunicazione. L’obiettivo è garantire un’esecuzione uniforme della legge e aumentare l’efficienza della collaborazione fra le autorità. Allo stesso tempo, si precisa che questi dati possono includere dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c LPD39 e dati degni di particolare protezione di persone giuridiche conformemente all’articolo 57r capoverso 2 o 57qbisLOGA40. All’articolo 20b si aggiunge una seconda categoria di dati degni di particolare protezione relativi alle persone giuridiche ai sensi dell’articolo 57r capoverso 2 lettera b LOGA, ossia i dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione. Inoltre, viene ora sancita espli citamente la finalità del trattamento dei dati, in base al quale il trattamento dei dati è consentito solo nella misura in cui ciò sia necessario per la sorveglianza del mercato.

Art. 20c Trattamento dei dati da parte dell’autorità competente per il rilascio

dell’accreditamento

Nell’adempimento del suo mandato legale, l’autorità di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LOTC, il SAS entra ripetutamente in possesso di documenti contenenti dati personali, tra cui dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c LPD, ossia dati relativi alla salute, alla sfera intima o all’appartenenza a una razza o a un’etnia. Ciò può verificarsi, ad esempio, in caso di accreditamenti di organi smi di certificazione che certificano ospedali o strutture di polizia. Durante l’accredita mento dei laboratori, il SAS può anche entrare in possesso di documenti contenenti dati genetici o biometrici che permettono di identificare una persona. Nei documenti che il SAS acquisisce nell’ambito delle procedure di accreditamento possono figurare anche dati relativi a persone giuridiche concernenti procedimenti amministrativi e penali e sanzioni, nonché dati relativi a segreti professionali, d’affari e di fabbricazione. Anche la conservazione e la cancellazione di tali dati sono considerate trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 5 lettera d LPD. Sia la LPD (art. 34 cpv. 2 lett. a) che la LOGA (art. 57r cpv. 1) stabiliscono che le autorità devono disporre di una base legale per il trattamento di tali dati. Affinché il SAS possa adempiere al suo mandato e rispettare le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati, nella LOTC va aggiunta una disposizione

39 RS 235.1.

40 RS 172.010.