Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine

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5.4 Ripercussioni sull’ambiente

Nell’ottica della revisione parziale della LOTC, un aspetto importante è quello di tenere conto della sostenibilità nel commercio internazionale, per esempio ponendo le basi nella legge per un sistema che consenta di rendere accessibili le informazioni sui pro dotti in formato digitale lungo l’intera catena di fornitura. In questo modo, gli utenti di spongono di informazioni sui prodotti che li aiutano a prendere decisioni di acquisto sostenibili. Inoltre, tali dati possono anche consentire una riparazione efficiente e rea listica, un ricondizionamento o un riciclaggio dei prodotti registrati in questo sistema. L’economia circolare è un fattore chiave per ridurre l’impatto sull’ambiente naturale, sia che si tratti dell’estrazione delle materie prime, sia nella progettazione (a livello di de sign) e produzione, nell’utilizzo e nello smaltimento. Il progetto mira quindi a creare condizioni quadro economiche favorevoli alla concorrenza, garantendo al contempo un utilizzo più sostenibile delle risorse.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La LOTC si basa sugli articoli 54 (Affari esteri), 95 (Attività economica privata) e 101 (Politica economica esterna) della Costituzione federale.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La revisione parziale della LOTC rafforza la rete di accordi commerciali della Svizzera con l’UE, suo principale partner commerciale, creando le basi per avere requisiti com parabili per operatori economici, obblighi di informazione e banche dati. Al contempo la LOTC mantiene una certa apertura per poter attuare uno scambio di merci il più possibile privo di ostacoli anche con altri importanti partner commerciali, come gli USA o la Cina. Il criterio della compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera è pertanto rispettato.

6.3 Subordinazione al freno alle spese

ll progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a uno dei valori soglia previsti42 I) né nuovi crediti d’impegno o nuove dotazioni finan ziarie con spese superiori a uno dei valori soglia. Non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.4 Conformità alla legge sui sussidi

ll progetto non contiene disposizioni in materia di sussidi né richiede crediti d’impegno o dotazioni finanziarie. I principi della legge sui sussidi non sono di conseguenza ap plicabili.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà

In base al principio di sussidiarietà, la Confederazione può intervenire solo se una com petenza è espressamente sancita nella Costituzione (presunzione di competenza a fa vore dei Cantoni). La presente revisione parziale della LOTC prevede adeguamenti delle disposizioni relative alla circolazione transfrontaliera delle merci. In base all’arti colo 54 capoverso 1 Cost. gli affari esteri competono alla Confederazione, inoltre l’arti colo 101 capoverso 1 Cost. stabilisce che la Confederazione salvaguarda gli interessi

42 Secondo l’articolo 159 capoverso 3 Cost., i nuovi sussidi, crediti d’impegno e le nuove dotazioni finanziarie a partire da un determinato importo richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La soglia per le spese uniche corrisponde a cifre superiori a 20 milioni di franchi, quella per le spese ricorrenti coincide invece con importi supe riori a 2 milioni di franchi.