Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine

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Cpv. 5

Questo capoverso disciplina la procedura che gli organi di esecuzione devono seguire nel caso in cui un operatore economico non sia in grado di garantire la conformità dei propri prodotti a causa di carenze nell’organizzazione aziendale. In tali casi, gli organi di esecuzione possono disporre misure direttamente in azienda, in particolare nel pro cesso di produzione e nella garanzia di qualità. L’obiettivo delle misure è creare i pre supposti organizzativi affinché i prodotti soddisfino i requisiti di legge. Se le misure non dovessero rivelarsi efficaci, la disposizione prevede, come ultima ratio, la possibilità di ordinare la chiusura dell’azienda.

Art. 19b Emanazione di misure come decisione di portata generale

L’articolo 19b corrisponde all’articolo 19 capoverso 7 vigente, con l’aggiunta di una mo difica e di una precisazione. L’attuale articolo 19 capoverso 7 stabilisce che le decisioni di portata generale devono essere pubblicate una volta passate in giudicato. Con la presente revisione parziale si modifica il momento della pubblicazione. La decisione di portata generale è in linea di principio impugnabile come una decisione. Affinché que sta possibilità di ricorso possa essere garantita a tutti gli interessati dalla decisione di portata generale, quest’ultima deve essere pubblicata prima della sua entrata in vigore. Il periodo di ricorso di 30 giorni inizia con la pubblicazione. La disposizione vigente non specifica in quale organo debba essere pubblicata la decisione di portata generale; pertanto, nell’avamprogetto si precisa che la pubblicazione avverrà nel Foglio federale.

L’articolo 19 capoverso 8 vigente stabilisce che si applica la legge federale del 20 di cembre 196838 sulla procedura amministrativa (PA). Il motivo di questo rimando è la possibilità per le autorità di esecuzione di emanare misure sotto forma di decisioni di portata generale (art. 19 cpv. 7 vigente). Una decisione di portata generale è un prov vedimento di carattere generale e concreto emanato dalle autorità e rivolto a un gran numero di destinatari non specificati individualmente. La PA stabilisce all’articolo 1 ca poverso 1 che essa si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi da un’autorità amministrativa federale; all’articolo 5 capoverso 1 definisce decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che le decisioni di portata generale, in quanto atti di natura pubblica generali e concreti, costituiscano decisioni ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 PA. Il fatto che i destinatari non siano specificati non modifica il carattere di atto indivi duale della decisione di portata generale, perché essa disciplina una fattispecie con creta ed è quest’ultima a determinare che si tratta di un provvedimento «nel singolo caso» secondo l’articolo 5 capoverso 1 PA. Le decisioni di portata generale che pos sono essere applicate direttamente in modo coercitivo senza ulteriori precisazioni sono quindi equiparate alle decisioni in termini di impugnabilità (TAF C-7634/2015 consid. 1.4.2 con ulteriori riferimenti). L’attuale articolo 19 capoverso 8 ha pertanto soltanto una funzione dichiarativa e può essere abrogato senza essere sostituito.

Art. 20 cpv. 3-5 Sorveglianza dei prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni

tecniche estere

I rimandi alle possibilità di azione delle autorità di esecuzione devono essere adeguati a seguito della riorganizzazione delle disposizioni in materia di sorveglianza del mer cato.

38 RS 172.021