Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)1 crea una base unitaria a livello nazionale per facilitare il commercio transfrontaliero di merci in Svizzera nel set tore delle prescrizioni sui prodotti. In tale contesto la priorità consiste nel ridurre gli ostacoli tecnici al commercio. Con questo termine si intendono gli impedimenti allo scambio internazionale di merci, che possono derivare da requisiti di prodotto diversi, dall’applicazione divergente delle prescrizioni sui prodotti oppure dalla necessità di ri petere verifiche oppure omologazioni di prodotti. Gli ostacoli tecnici al commercio sono meno trasparenti dei dazi doganali o dei contingenti, inoltre le loro cause sono più com plesse ed è anche più difficile quantificarne la rilevanza economica. In generale, tutta via, per il nostro Paese, con il suo mercato interno relativamente piccolo e le sue quote di importazione ed esportazione estremamente elevate in termini di prodotto interno lordo (PIL) rispetto alla media internazionale, è indispensabile poter contare su uno scambio transfrontaliero di merci il più possibile privo di ostacoli; i costi per l’economia in generale derivanti da eventuali limitazioni sarebbero considerevoli. Di conseguenza l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio è una questione di grande rilevanza.
In seguito al rifiuto dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) in occasione della votazione popolare del 6 dicembre 1992, gli ostacoli tecnici al commercio hanno assunto una nuova dimensione per la Svizzera. Il nostro Paese si trovò di fronte a partner commerciali, soprattutto gli Stati membri dell’UE, che avevano in gran parte eliminato tali barriere tra di loro, senza che la Svizzera potesse beneficiare di queste nuove circostanze. Per reagire a questa situazione, nel 1993, nell’ambito del pro gramma di rivitalizzazione dell’economia è stata emanata, tra le altre cose, la LOTC.
Entrata in vigore il 1° luglio 1996, la legge in questione fu creata allo scopo di ridurre per quanto possibile gli ostacoli tecnici al commercio esistenti e di evitare che se ne formassero inutilmente di nuovi. Si tratta di una legge quadro, che contempla principi validi in generale e applicabili in tutti i singoli settori contemplati dalla vasta normativa svizzera, allo scopo di impedire la formazione di inutili ostacoli tecnici al commercio in ogni fase e ad ogni livello della preparazione, dell’adozione e dell’attuazione di prescri zioni sui prodotti (messaggio del 25 giugno 20082 concernente la revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio).
Al fine di evitare ostacoli tecnici al commercio, la LOTC prevede l’armonizzazione (au tonoma) delle prescrizioni tecniche svizzere con quelle dei principali partner commer ciali. Questo principio è completato dalla possibilità di concludere accordi sul reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità (MRA). Nel 2011 il principio dell’armo nizzazione è stato ancora rafforzato con l’introduzione del principio «Cassis de Dijon»3 nella LOTC, al fine di eliminare in modo sistematico (e autonomo) gli ostacoli tecnici al commercio settoriali e superflui con l’UE. Nel 2024 la Svizzera ha registrato un volume totale di scambi commerciali (esportazioni più importazioni) pari a 505 miliardi di fran chi. La maggior parte è stata effettuata con l’UE per un totale di 302 miliardi di franchi, che corrisponde a una quota del 60 per cento del volume complessivo degli scambi di
1 RS 946.51
2 FF 2008 6385 pag. 6393
3 Il principio «Cassis de Dijon» consente ai prodotti venduti legalmente in uno Stato membro dell’UE o del SEE di essere venduti anche in Svizzera, perfino nel caso in cui non siano conformi alle prescrizioni tecniche elvetiche. Si tratta di un diritto di cui possono avvalersi i commercianti svizzeri e stranieri e in relazione al quale Il Consiglio federale può decidere di derogare per tutelare interessi pubblici pre ponderanti.