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Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine

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le definizioni e le disposizioni relative alla sorveglianza del mercato anche qualora in un determinato settore siano previste norme divergenti a livello di ordinanza.

Art. 3 lett. b n. 4 Definizione di «ostacoli tecnici al commercio»

L’obiettivo e il compito della LOTC è garantire che gli ostacoli tecnici al commercio possano essere riconosciuti in tempo utile grazie a principi orizzontali e termini uniformi e possano essere – per quanto possibile – evitati o ridotti. In questo modo si creano e si mantengono in Svizzera condizioni quadro competitive per l’economia nel suo com plesso (cfr. anche il messaggio concernente una legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio [LOTC]18) e si garantisce un accesso agevolato al mercato interno dell’UE.

Le misure applicabili nella LOTC si concentrano sulle prescrizioni tecniche che un pro dotto deve soddisfare per essere reso disponibile sul mercato. Dall’elaborazione della LOTC e dei principi dell’Accordo dell’OMC sugli OTC, su cui si basa tra l’altro la LOTC stessa, la digitalizzazione ha dato un forte impulso al commercio online. Negli ultimi 10 anni in Svizzera è cresciuto in media di circa il 7 per cento all’anno. La disponibilità costante dei prodotti, l’eliminazione delle barriere tradizionali come le distanze geogra fiche e la maggiore scelta di prodotti più convenienti hanno modificato le abitudini di acquisto e determinato un tendenziale aumento dei consumi. Ciò rafforza la necessità di un uso sostenibile delle risorse. Di conseguenza l’economia circolare («circular eco nomy») sta acquisendo sempre più importanza nel commercio di merci, e sono cam biati anche i requisiti relativi al prodotto e al commercio stesso. Non è più solo il prodotto finito a essere al centro delle aspettative, ma anche l’impatto della sua produzione deve ormai soddisfare determinati standard. In importanti mercati di esportazione della Sviz zera sono stati introdotti di recente nuovi obblighi che gli operatori economici devono rispettare per poter mettere a disposizione un prodotto sul mercato19. Questi principi devono essere osservati e controllati dagli operatori economici durante l’intero ciclo di vita dei prodotti (compresi i loro fattori produttivi). Secondo il cosiddetto «nuovo approc cio» dell’UE, i produttori sono responsabili della conformità dei loro prodotti. La respon sabilità del produttore rimane centrale, ma viene sempre più estesa lungo l’intera ca tena di fornitura e del valore e trasferita ad altri operatori economici (v. anche il n. 1.1). Ad esempio, gli importatori hanno l’obbligo di verificare che i prodotti da essi forniti siano conformi alla legge; i rivenditori sono tenuti trasmettere le informazioni fornite dai produttori e dagli importatori e di intervenire in caso di difetti evidenti; oppure può es sere richiesto che i componenti di un prodotto siano resi disponibili per il riciclaggio. Inoltre, anche i fornitori di un mercato online, i fornitori di servizi di logistica e altri inter mediari possono essere chiamati a rispondere delle proprie responsabilità, al fine di colmare le lacune nella catena di garanzia della qualità.

Se gli Stati stabiliscono norme diverse sugli obblighi degli operatori economici o se i partner commerciali non riconoscono che tali obblighi sono già stati adempiuti nello Stato partner, ciò può ostacolare il commercio tanto quanto le diverse normative sui prodotti – anche se il prodotto è conforme alla normativa sia nel mercato di importa zione che in quello di esportazione. Per evitare inutili ostacoli al commercio dovuti a obblighi diversi degli operatori economici, tali obblighi devono essere inclusi nella

18 FF 1995 II 393, pag. 408

19 Regolamento (UE) 2019/1020, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modi fica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.