Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione
L’articolo 19 attribuisce le necessarie competenze attuative agli organi incaricati della sorveglianza del mercato in virtù delle singole normative settoriali, qualora non siano previste dalla legislazione interessata. Restano possibili, se non necessarie, ulteriori disposizioni derogatorie o maggiormente dettagliate, da inserire nella legislazione set toriale. Per questa ragione, come nel caso delle definizioni di cui all’articolo 3, la nor mativa settoriale è in generale prevalente rispetto all’articolo 19, sia a livello di legge sia a livello di ordinanza.
L’attuale articolo 19 contiene 8 capoversi. La presente revisione parziale amplia ulte riormente le competenze degli organi di esecuzione adeguandole al commercio online. Ciò avrebbe reso poco chiaro l’articolo 19 vigente, pertanto la sua struttura è stata mo dificata e suddivisa nei tre articoli 19, 19a e 19b.
Cpv. 1
Il tenore del capoverso 1 è ripreso quasi integralmente dall’articolo 19 capoverso 1 vi gente. Soltanto la frase «prelevare oppure richiedere campioni» è stata sostituita dalla frase «richiedere prodotti o, se necessario, prototipi» perché più precisa. Nonostante il testo sia rimasto praticamente invariato, va sottolineato che tali competenze si appli cano sia ai locali e ai documenti fisici, sia alle piattaforme e ai dati digitali.
Cpv. 2
Negli ultimi dieci anni il commercio online è più che raddoppiato34. Lo spostamento dello scambio di merci nello spazio digitale comporta anche nuove esigenze per gli organi di esecuzione, affinché questi ultimi possano svolgere il loro compito. Il capo verso 2 crea dunque la base affinché gli organi di esecuzione possano acquistare pro dotti online con un nome fittizio, sia direttamente che tramite un incaricato. Quest’ultima opzione è necessaria perché l’acquisto online obbliga gli organi di esecuzione a ren dere noti i loro dati personali, ad esempio per ottenere una carta di credito o per la fatturazione. Ciò può risultare inopportuno per motivi di protezione dei dati o può addi rittura compromettere l’acquisto di un prodotto sotto nome fittizio. Gli organi di esecu zione potranno delegare questo compito a un incaricato (apposito).
Art. 19a Misure amministrative
Il nuovo articolo 19a contiene le misure amministrative dell’articolo 19 vigente.
Cpv. 1
Il capoverso 1 corrisponde in linea di principio all’articolo 9 capoverso 2 vigente. Qual siasi misura adottata sulla base di un sospetto deve essere proporzionata. L’articolo 19 capoverso 6 vigente è stato spostato all’articolo 19a capoverso 1 per chiarire che que sta misura (avvertenza, richiamo e informazione) può essere adottata dagli organi di esecuzione qualora l’operatore economico tardasse ad adottare le misure necessarie.
34 Indagine di mercato globale sul commercio online in Svizzera condotta da HANDELSVERBAND.swiss insieme a NIQ/GfK e in collaborazione con la Posta Svizzera: La consommation en ligne suisse a augmenté de 3 % en 2023 – les pertes de 2022 ont été compensées (www.handelsverband.swiss).