Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine

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il Consiglio federale creerà un proprio sistema svizzero per la fornitura elettronica di informazioni sui prodotti o se parteciperà ai sistemi esistenti dei partner commerciali. Le spiegazioni seguenti partono dal presupposto che il Consiglio federale decida di creare un proprio sistema svizzero.

Nell’era del commercio online le soluzioni digitali assumono un’importanza sempre maggiore: garantiscono trasparenza e tracciabilità lungo la catena del valore e una sorveglianza del mercato più mirata, rendendo accessibili in formato digitale le infor mazioni sui prodotti, ad esempio sulla loro conformità. Un sistema informativo facilite rebbe quindi la sorveglianza del mercato, in particolare per quanto riguarda le piatta forme di vendita online e i fornitori a basso costo che non rispettano le prescrizioni svizzere. Da parte loro, gli operatori economici potrebbero fornire prove della confor mità in modo più efficiente e modificare più facilmente le informazioni sui prodotti. Gli utenti avrebbero così la possibilità di prendere decisioni di acquisto consapevoli.

Il Consiglio federale deciderà separatamente, per ogni settore di prodotti, se intende introdurre un sistema informativo di questo tipo per la Svizzera e quali dati dovranno essere resi accessibili digitalmente come presupposto per la messa a disposizione di prodotti sul mercato. In alcuni settori un tale sistema informativo può anche diventare un requisito indispensabile per la commercializzazione dei prodotti. A tal fine, i costi della regolamentazione devono essere analizzati nella fase iniziale del processo legi slativo e indicati in modo trasparente, in modo che le cerchie interessate possano espri mersi in merito durante il processo di consultazione (v. anche sopra, n. 3.2. e 3.3.). In questo modo si garantisce che il Consiglio federale possa optare per la variante nor mativa con il miglior rapporto costi-benefici per l’economia nazionale. Nell’attuazione di questa disposizione occorre pertanto rispettare la LSgrI e la legge federale del 18 marzo 200524 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo).

In questo contesto va citato anche l’articolo 35i della legge federale del 7 ottobre 198325 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb), intro dotta con l’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera». Tale articolo stabilisce già che il Consiglio federale può definire i requisiti ambientali dei prodotti durante il loro ciclo di vita, nonché i corrispondenti requisiti a livello di contras segni e informazione. Da un lato, tali requisiti hanno lo scopo di aiutare gli utenti a prendere decisioni di acquisto consapevoli. Dall’altro, mirano a rafforzare l’economia circolare; a tal fine è necessario, ad esempio, mettere a disposizione delle imprese di riparazione e di riciclaggio le informazioni necessarie per consentire la riparazione, il ricondizionamento e il corretto smaltimento dei prodotti. Nella formulazione di questi requisiti per l’economia circolare, il Consiglio federale deve tenere conto delle norma tive dei principali partner commerciali.

Mentre la base legale per la fornitura di informazioni volte a rafforzare l’economia cir colare è quindi contenuta nella LAmb, la base legale per il sistema con cui rendere accessibili in forma elettronica i dati sui prodotti può essere integrata nella LOTC. Da un lato può essere applicata orizzontalmente per tutti settori di prodotti, garantendo l’uniformità e, per quanto possibile, l’interoperabilità del sistema con i sistemi analoghi dei principali partner commerciali. Dall’altro, ciò consente di mettere a disposizione in formato elettronico, oltre alle informazioni ambientali, anche altre informazioni, ad esempio sulla conformità dei prodotti.

24 RS 172.061

25 RS 814.01