Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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Capitolo 3 sezione 1a
A seguito della nuova rubrica della Sezione 1, l’attuale Sezione 1 si sposta nella Se zione 1a.
Art. 10 cpv. 2 lett. d
Secondo la concezione giuridica svizzera (ed europea), l’accreditamento è un’attività di competenza statale. Già in base al diritto vigente gli organismi di accreditamento stranieri possono essere autorizzati, su loro richiesta, a effettuare accreditamenti in Svizzera in settori non disciplinati dalla legge, ossia in settori in cui l’accreditamento non è richiesto per legge, (art. 271 n. 1 del Codice penale [CP])27 in combinato disposto con l’art. 31 cpv. 1 OLOGA e art. 4 cpv. 3 dell’ordinanza del 17 giugno 199628 sull’ac creditamento e sulla designazione [OAccD]). Tuttavia, le autorizzazioni ai sensi dell’ar ticolo 271 CP sono possibili solo se vengono soddisfatte cumulativamente due condi zioni. In primo luogo, deve trattarsi di un’attività di pubblica amministrazione (cosa che nella fattispecie si verifica sempre, in quanto per la qualificazione come attività di com petenza statale è determinante la concezione giuridica svizzera e non, ad esempio, il diritto straniero [cfr. ad es. DTF 148 IV 66, consid. 1.4.1 e 1.4.2 con ulteriori riferimenti]). In secondo luogo, tale attività deve essere svolta per uno Stato estero, cioè nell’inte resse di quest’ultimo. In alcune regioni del mondo, tuttavia, l’accreditamento è un’atti vità di diritto privato o non è svolta nell’interesse di uno Stato. La seconda condizione non è quindi sempre soddisfatta quando organismi stranieri «accreditano» in Svizzera. Gli «accreditamenti» rilasciati da organismi di Paesi in cui l’accreditamento è un’attività di diritto privato non costituiscono un accreditamento secondo il diritto svizzero. Ciono nostante, alcuni di questi «organismi di accreditamento» sono membri di organizzazioni internazionali di accreditamento29, di cui fa parte anche il SAS. La Svizzera, che è un’economia fortemente orientata all’esportazione, dispone di un organismo di accre ditamento relativamente piccolo rispetto al volume delle esportazioni. Il SAS non può offrire accreditamenti in tutti i settori in cui opera l’industria nazionale delle esportazioni. In determinate circostanze la Svizzera ha interesse a permettere agli organismi di va lutazione della conformità svizzeri di essere controllati da organismi stranieri con sede in un Paese che delega l’accreditamento a organismi di diritto privato. In questi casi, gli organismi svizzeri di valutazione della conformità devono comunque potersi definire «accreditati» anche se non beneficiano di un accreditamento secondo il diritto svizzero. In questo contesto, il Consiglio federale deve tuttavia avere la possibilità di stabilire i criteri necessari per poter rilasciare, oltre alle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 271 numero 1 CP, anche autorizzazioni a organismi che non agiscono per conto o nell’in teresse di uno Stato estero. In casi del genere, nei rapporti commerciali occorre speci ficare in base a quale diritto è stato rilasciato l’«accreditamento».
Capitolo 3 sezione 3
Il titolo della sezione 3 è formulato in modo più preciso.
Art. 11 Frase introduttiva:
Un problema di cronologia rende necessario un adeguamento linguistico della prima parte della frase dell’articolo 11 vigente, che riguarda la partecipazione della Svizzera
27RS 311.0
28 RS 946.512
29 International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) o International Accreditation Forum (IAF) e la sua organizzazione successiva Global Accreditation Cooperation Incorporated.