Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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o la rappresentanza dei suoi interessi in vista dell’elaborazione di norme tecniche. Le norme alla cui elaborazione la Svizzera intende partecipare non esistono quindi ancora. Ciononostante, la prima parte dell’articolo 11 fa riferimento a prescrizioni [che] riman dano a norme tecniche. Per risolvere questa contraddizione temporale, il verbo rinviare al presente («rinviano») viene cancellato e si mantiene solo la formulazione ipotetica «Se è previsto che le prescrizioni rinviino a norme tecniche». Questa modifica permette anche di chiarire la terminologia: le norme tecniche possono essere designate, ossia pubblicate nel Foglio federale conformemente all’articolo 4 capoverso 5 lettera b; in tal caso sono denominate «norme designate». Spesso sono definite norme «armoniz zate», ma solo all’interno dell’UE. Nei casi in cui la Svizzera, ad esempio, elabora e designa norme proprie, il termine «norme armonizzate» risulterebbe inappropriato. Per questo motivo, le norme che possono garantire la presunzione di conformità sono de finite «norme designate», pur essendo la loro applicazione volontaria (i prodotti da co struzione sottostanno a una normativa diversa). D’altra parte, esistono anche norme dichiarate vincolanti da leggi o ordinanze. In quest’ultimo caso, uno o più norme sono generalmente citate con il loro numero, sebbene vi siano anche casi in cui l’applica zione di una serie di norme viene dichiarata obbligatoria senza che esse siano elencate singolarmente. L’insieme delle norme giuridicamente rilevanti a cui fanno riferimento le prescrizioni è denominato «norme di riferimento».
Capitolo 3 sezione 5
A seguito della riformulazione dell’articolo 13 (v. sotto), il titolo della sezione 5 del ca pitolo 3 viene adeguato di conseguenza.
Art. 13
Cpv. 1 e 2
L’obbligo per la Svizzera di istituire un servizio centrale di informazione sulle prescri zioni e le norme tecniche deriva già dall’accordo GATT del 1979 sugli ostacoli tecnici agli scambi30. Il suo scopo è quello di consentire alle autorità e ai privati di informarsi nel modo più rapido e affidabile possibile sulle norme tecniche del proprio Paese e di altri Stati, al fine di garantire uno scambio di merci il più agevole possibile. Il diritto vigente prevede che venga istituito un apposito servizio. Il capoverso 1 viene riformu lato in modo tale che non sia necessario creare un nuovo servizio ad hoc e che le informazioni possano essere fornite anche da più di un servizio (cpv. 2). In questo modo le informazioni possono essere fornite da chi dispone delle maggiori competenze in materia, ad esempio da un’autorità nel caso delle prescrizioni tecniche e delle specifi che comuni, mentre nel caso delle norme, da un organismo privato. La riformulazione consente un’esecuzione più flessibile ed efficiente dell’obbligo di informazione di cui al capoverso 1. Come già avviene oggi, deve essere prevista un’indennità adeguata se tali compiti sono assunti da un ente privato.
Art. 14
Cpv. 1
Nella versione francese si aggiunge «de les éliminer ou de les réduire» in modo da allinearla alle versioni tedesca e italiana esistenti.