Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine

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derogare a questo principio, a condizione che la deroga sia necessaria per proteggere interessi pubblici preponderanti, non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio e sia proporzionata. Anche il legislatore deve attenersi a questi requisiti (art. 4). Questo vale già oggi, ma recentemente è stato un po’ dimenticato (v. nota 10). Per garantire che l’interazione tra l’articolo 16a capo verso 2 e l’articolo 4 capoversi 3 e 4 risulti più chiaramente dal testo di legge, è neces sario un adeguamento linguistico nel capoverso 2 lettera e. Se i criteri di cui all’arti colo 4 capoversi 3 e 4 non sono soddisfatti, il Consiglio federale non può decidere una deroga al principio «Cassis de Dijon».

Cpv. 2bis

La procedura di esame delle eventuali deroghe al principio «Cassis de Dijon» si basa attualmente su una prassi amministrativa. Ora la procedura in questione dovrà essere codificata e maggiormente integrata nel processo legislativo ordinario. Il capoverso 2bis crea la base per una procedura uniforme di esame dei criteri di cui all’articolo 4 capo versi 3 e 4 prima che il Consiglio federale possa decidere una deroga al principio «Cas sis de Dijon». Ciò garantisce che le deroghe vengano emanate solo in presenza di interessi pubblici preponderanti e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzio nalità. Il consolidamento giuridico della procedura di esame nella legge aumenta la trasparenza e la certezza del diritto chiarendo in quale fase del processo e da chi deve essere effettuato l’esame. Il rafforzamento di tale procedura consente di preservare l’efficacia di questo principio.

Art. 16e cpv. 1 lett. c: Messa a disposizione sul mercato di prodotti fabbricati confor

memente a prescrizioni tecniche estere: informazione sul pro dotto

Come spiegato sopra in relazione all’articolo 4a capoverso 3, l’articolo 4a capoverso 3 viene incorporato nell’articolo 16f capoverso 2. Per motivi di coerenza, all’articolo 16e capoverso 1 lettera c si aggiunge un rimando all’articolo 16f capoverso 2.

Capitolo 4, 4a e 4b

La LOTC vigente riunisce nel capitolo 4 un ampio elenco di diritti e doveri. Con la pre sente revisione parziale i singoli diritti e doveri vengono adeguati alle circostanze attuali e chiariti. Inoltre, gli articoli che sono diventati poco chiari vengono ristrutturati. L’attuale capitolo 4 è ulteriormente suddiviso in tre capitoli: 4 (Obblighi degli operatori economici e prova della conformità), 4a (Sorveglianza del mercato, trattamento dei dati e assi stenza amministrativa) e 4b (Rimedi giuridici).

Art. 16f Obblighi degli operatori economici

Cpv. 1

Per poter essere immesso in commercio, un prodotto deve essere conforme alla legge, ossia soddisfare le prescrizioni tecniche. Il Consiglio federale deve quindi avere la pos sibilità di stabilire, a livello di ordinanza, obblighi appropriati per gli operatori economici, il cui rispetto costituisce un presupposto per la messa a disposizione di un prodotto sul mercato o che devono essere rispettati se il prodotto, già immesso in commercio, viene modificato e poi nuovamente reimmesso in commercio, ad esempio dopo un ricondi zionamento. Allo stesso tempo, l’assoggettamento di tali obblighi alla LOTC mira a ga rantire che essi non creino inutili ostacoli al commercio e che siano il più possibile