Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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Cpv. 1 lett. cbisConclusione di accordi internazionali riguardanti il riconoscimento
dell’equivalenza delle norme sugli obblighi degli operatori economici
Norme diverse sugli obblighi degli operatori economici possono costituire un ostacolo al commercio. Tuttavia, se in due Paesi gli operatori economici sono soggetti a obblighi equivalenti, questi ultimi possono essere riconosciuti reciprocamente in virtù di un ac cordo bilaterale. In questo caso, il rispetto di tale obbligo in uno Stato esonera gli ope ratori economici dall’obbligo di adempiere nuovamente lo stesso obbligo nell’altro Stato, il che permette di evitare un potenziale ostacolo al commercio. Data la natura tecnica di tali norme, è opportuno delegare al Consiglio federale la competenza di con cludere gli accordi corrispondenti, analogamente a quanto avviene con il riconosci mento reciproco delle valutazioni di conformità. A maggior ragione se si considera che tali obblighi sono spesso legati all’immissione sul mercato dei prodotti e rientrano ge neralmente in accordi di accesso al mercato la cui conclusione è già di competenza del Consiglio federale.
Maggiore è il numero di prodotti identici che circolano in aree geografiche estese, mag giore è l’importanza di un efficace scambio di informazioni e dati tra le autorità nazionali di sorveglianza del mercato ed eventualmente anche con le autorità doganali. L’esecu zione degli accordi di cui ai capoversi 1 e 2 è sempre più supportata da strumenti digitali come banche dati o sistemi informativi. Per poter utilizzare tali strumenti, è spesso ne cessario contribuire finanziariamente al loro sviluppo e manutenzione. Per la Svizzera questo aspetto è ragionevole dal punto di vista economico. Infatti, se le autorità sviz zere non possono attingere ai dati già disponibili nel Paese di esportazione, gli impor tatori svizzeri devono fornire tali dati in Svizzera, oppure le autorità svizzere devono richiedere le informazioni necessarie alle autorità partner estere. Ciò può comportare costi per entrambe le parti ed eventuali ritardi nell’accesso al mercato. In virtù all’arti colo 14, la Svizzera può quindi partecipare finanziariamente a tali strumenti digitali ai fini dell’esecuzione degli accordi di cui ai capoversi 1 e 2. Il cofinanziamento degli stru menti digitali di sorveglianza del mercato avviene di norma con fondi propri, in quanto questa partecipazione alleggerisce l’onere della sorveglianza del mercato nazionale. Pertanto, non è necessaria a questo scopo un’esplicita base legale.
Art. 16a Messa a disposizione sul mercato di prodotti conformi alle prescrizioni
tecniche di uno Stato estero: principio
Cpv. 1
Nella versione francese si inserisce la congiunzione «et» tra le lettere a e b in modo da allinearla alle versioni tedesca e italiana esistenti.
Cpv. 2 lett. e
L’articolo 16a capoverso 1 LOTC stabilisce che i prodotti legalmente immessi in com mercio nell’UE o in uno Stato membro dello SEE possono essere immessi in commer cio anche in Svizzera. Ciò vale anche nel caso in cui il prodotto si discosti dalle prescri zioni tecniche svizzere. Tale principio, detto «Cassis de Dijon», contribuisce a prevenire nuovi ostacoli ingiustificati al commercio e a evitare l’emanazione di nuove norme sviz zere che si discostino inutilmente da quelle dell’UE. Il «principio Cassis de Dijon» tiene anche conto del fatto che le prescrizioni dell’UE e dei suoi Stati membri presentano uno standard elevato paragonabile a quello della Svizzera. Esistono alcune eccezioni a tale principio: oltre a quelle previste dalla legge, anche il Consiglio federale può decidere di