Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine

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inteso come «interfaccia elettronica» secondo la legge federale del 17 marzo 202320 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), bensì come interfaccia online secondo il diritto dell’UE in materia di sicurezza dei prodotti (cfr. art. 3 n. 15 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato (UE) 2019/1020).

La definizione di operatore economico è formulata in modo da includere gli operatori lungo l’intera catena di distribuzione e di creazione del valore. L’elenco di cui all’articolo 3 lettera cternon è esaustivo. Da un lato è infatti probabile che, alla luce della digitaliz zazione e della globalizzazione del commercio e nel quadro dell’economia circolare, emergano nuovi operatori economici lungo la catena di produzione e di distribuzione, come ad esempio un’impresa di ricondizionamento o di riciclaggio. Dall’altro, anche gli operatori economici attivi in un settore specifico, come per esempio l’utente a valle di prodotti chimici o l’azienda di montaggio ascensori, devono poter rientrare in linea di massima nella definizione di operatore economico secondo la LSPro. La natura e la portata degli obblighi dipendono dal rispettivo ruolo nella catena di distribuzione e di creazione del valore e sono definite nel diritto settoriale.

Art. 3 lett. d e dbisTermini «messa a disposizione di prodotti sul mercato» e «immis sione in commercio»

Per un atto normativo volto a prevenire e ridurre gli ostacoli tecnici al commercio, è fondamentale che le sue definizioni siano in linea con la terminologia accettata a livello internazionale. Oltre all’Accordo dell’OMC sugli OTC, rilevante per tutti i membri dell’or ganizzazione in questione, nel contesto europeo fungono da riferimento in particolare i regolamenti orizzontali dell’UE 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti21. È necessario garan tire, attraverso definizioni sufficientemente ampie, che eventuali concetti diversi nella legislazione settoriale siano ugualmente soggetti alla LOTC e che gli scambi commer ciali con i partner extraeuropei non ne risentano.

Ad oggi, la LOTC definisce la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto come «immissione in commercio». Al momento dell’immissione in commercio sono previsti diversi obblighi. In particolare, il prodotto deve essere conforme alla legge in quel mo mento (art. 3 lett. b LOTC). Inoltre, tutti gli operatori economici della filiera di fornitura devono soddisfare gli oneri previsti in materia di tracciabilità e garantire che sul mercato circolino solo prodotti conformi. La definizione degli obblighi a carico dei singoli opera tori economici dipende anche dal ruolo che ciascuno di essi ricopre in momenti diversi all’interno della filiera. Negli atti normativi più recenti dell’UE viene quindi introdotta una distinzione tra «immissione in commercio» e «messa a disposizione sul mercato». Se condo tale definizione, un prodotto viene «immesso in commercio» quando viene messo a disposizione sul mercato per la prima volta. Questo processo viene solita mente eseguito dal fabbricante o da un importatore. Tutte le attività successive, ad esempio il trasferimento da un distributore a un altro o da un operatore economico a un utente, sono definite nell’UE come «messa a disposizione sul mercato». L’immis sione in commercio rimane quindi il momento più importante ai fini della conformità dei prodotti, dovendo questi ultimi corrispondere alle disposizioni di legge applicabili nel

20 RS 172.019

21 Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n, 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1.