Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ripercussioni sull’effettivo del personale
In quanto legge quadro sussidiaria, la LOTC disciplina in primo luogo questioni oriz zontali che solo in pochissimi casi determinano ripercussioni dirette sul personale della Confederazione. Non ci si attende che la presente revisione parziale della LOTC abbia un impatto diretto sulla Confederazione in termini di personale.
5.1.2 Ripercussioni finanziarie per la ConfederazioneLa revisione parziale della
LOTC prevede la possibilità che il Consiglio federale istituisca un sistema (pas saporto digitale di prodotto) per rendere accessibili in formato elettronico le in formazioni sui prodotti e i certificati di conformità (v. anche sopra, n. 3.2). Que sto sistema dovrebbe consistere in dati archiviati in modo decentralizzato presso soggetti privati ed eventualmente in un registro centralizzato in cui siano memorizzati almeno gli identificativi univoci dei prodotti (codici). Qualora il Consiglio federale dovesse decidere di creare un tale sistema e se nell’am bito di quest’ultimo dovesse rendersi necessario anche un registro svizzero dei passaporti di prodotto, l’organismo competente potrà riscuotere degli emolu menti per la sua gestione, in modo da non generare alcun onere finanziario ag giuntivo per il bilancio federale. Le relative disposizioni in materia saranno emanate dal Consiglio federale. Se quest’ultimo dovesse decidere di proce dere in tal senso, dovrebbe chiarire in che modo sarebbero coperti i costi legati alla creazione di tale registro.
5.2 Ripercussioni sull’economia
Operatori economici
Per i progetti che riguardano anche le imprese, occorre valutare le possibilità di alleg gerire gli oneri aziendali e riportare i risultati della valutazione nel rapporto esplicativo. La LOTC si rivolge principalmente al legislatore, che deve attenersi ai principi dell’arti colo 4 della medesima legge. Alcuni di questi principi stabiliscono che le prescrizioni tecniche devono essere il più possibile semplici e trasparenti e ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di esecuzione. Con questa revisione parziale, l’articolo 4 LOTC si applica anche agli obblighi degli operatori economici, in quanto sono classificati come prescrizioni tecniche.
Il Consiglio federale ha la facoltà di regolamentare gli obblighi degli operatori econo mici, per poi doverli armonizzare con le corrispondenti prescrizioni dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2 LOTC). Di conseguenza, la revisione parziale potrebbe tradursi in diritti e obblighi per gli operatori economici svizzeri analoghi a quelli vigenti nell’UE e generare un onere iniziale. In linea di principio, tuttavia, si può ritenere che gli stessi diritti e obblighi facilitino la circolazione transfrontaliera delle merci, dato che i requisiti applicabili al mercato delle esportazioni sono già soddisfatti in Svizzera e possono quindi essere riconosciuti dal Paese in cui le merci sono esportate.
Inoltre, se venisse creato un sistema informativo (passaporto digitale di prodotto) per rendere accessibili in formato elettronico i dati relativi ai prodotti stessi, anche in questo caso è probabile che si debba far fronte a degli oneri iniziali, da quantificare nell’ambito di un’analisi d’impatto della regolamentazione. Indipendentemente dal fatto che anche la Svizzera introduca o meno tale sistema, le aziende svizzere che esportano nell’UE dovranno farsi carico di tali oneri. Tuttavia, la prospettiva a lungo termine consiste