Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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momento in cui vengono immessi in commercio. Questa distinzione è importante per il mercato interno dell’UE, anche perché l’immissione in commercio nell’Unione può av venire una sola volta per ciascun prodotto in tutta l’UE e non in ogni singolo Stato mem bro. Per la Svizzera è importante che ai vari operatori economici svizzeri si applichino le stesse norme dell’UE nelle stesse fasi della catena di fornitura, affinché il commercio con l’Unione possa svolgersi nel modo più agevole possibile. Pertanto, questa distin zione tra prima immissione in commercio e messa a disposizione sul mercato deve essere introdotta anche nel diritto svizzero, in quanto l’attuale definizione di «immis sione in commercio» secondo la LOTC copre entrambi i momenti. Nella LOTC riveduta il termine «immissione in commercio» è quindi generalmente sostituito da «messa a disposizione sul mercato», a meno che non si intenda «immissione in commercio» se condo la nuova definizione, ossia la messa a disposizione sul mercato per la prima volta.
La formulazione «a scopo commerciale o professionale» di cui alla lettera d numero 1 è sostituita dall’espressione «uso interno nell’ambito di un’attività commerciale». Ciò crea coerenza con la formulazione contenuta nella LSPro. Dal punto di vista del conte nuto, questa disposizione rimane invariata.
Capitolo 2
Il titolo del secondo capitolo è stato modificato per renderlo più preciso, in quanto que sto capitolo non si occupa del processo legislativo, bensì delle modalità di elaborazione delle prescrizioni tecniche.
Art. 4 capoverso 5 lettere b e c
Secondo l’articolo 4 capoverso 5 lettera b, l’ufficio federale competente designa, cioè pubblica le norme tecniche (le cosiddette norme designate), con titolo e riferimento nel Foglio federale, che possono determinare la presunzione di conformità (solo nel settore dei prodotti da costruzione, dove le norme designate sono vincolanti, si applica un pro cesso di designazione diverso). Nella pratica, tuttavia, tali designazioni non sono sem pre effettuate da un ufficio federale; a seconda del settore del diritto, può essere re sponsabile anche un istituto federale. Il termine «ufficio federale competente» è quindi sostituito da «autorità federale competente».
Le norme designate sono facoltative nella stragrande maggioranza dei settori. Tuttavia, se i produttori applicano la norma designata, beneficiano della cosiddetta presunzione di conformità. Ciò significa che i produttori possono presumere che il loro prodotto sia conforme alle prescrizioni di legge se si sono attenuti alla norma designata durante la produzione. Tuttavia, l’elaborazione di norme può richiedere molto tempo. Laddove manchino (ancora) norme designate, le specifiche comuni (v. sopra, art. 3 lett. cbis) pos sono colmare questa lacuna. Le specifiche comuni servono come alternativa o integra zione alle norme designate per facilitare il rispetto delle prescrizioni di legge. Oltre alle norme designate, anche le «specifiche comuni» sono ora incluse nell’’articolo 4 capo verso 5 lettere b e c, in tal modo sono designate e la loro applicazione determina la presunzione di conformità.
Nella versione francese il verbo «mettre en œuvre» all’articolo 4 capoverso 5 lettera b è sostituito da «concrétiser», e si armonizza così con le versioni tedesca e italiana.