Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom), sottoposto a consultazione fino all’inizio di gennaio 2026, è previsto che i fornitori di tali piattaforme o di tali motori senza sede in Svizzera debbano designare un rappresentante legale sul territorio elvetico.
Una disposizione di questo tipo può tuttavia costituire un ostacolo al commercio. Anche l’obbligo di designare una persona responsabile in Svizzera deve quindi attenersi ai criteri di cui all’articolo 4 LOTC. Con la revisione parziale della LSPro si inserisce una disposizione identica nella LSPro. Entrambe le formulazioni, sia quella della LOTC che quella contenuta nella LSPro, sono concepite come prescrizioni potestative, perché non sempre è necessaria la presenza di una persona responsabile in Svizzera. Ad esempio, se i prodotti sono importati principalmente da Stati con i quali la Svizzera può attuare un’assistenza amministrativa ampia ed efficace sulla base di accordi (commer ciali) di diritto internazionale, l’esigenza sarà meno marcata. Tuttavia, numerose cate gorie di prodotti vengono importate da Paesi con cui la Svizzera non ha stipulato un accordo (commerciale). In una situazione del genere può essere opportuno prevedere un obbligo di sede o di domicilio in Svizzera e, allo stesso tempo, riconoscere recipro camente – con gli Stati con cui esiste un accordo (commerciale) – l’operatore econo mico responsabile con sede nello Stato partner, in modo che nel rapporto tra le parti contraenti sia sufficiente dichiarare un solo indirizzo per soddisfare il requisito relativo a entrambi i mercati.
Art. 17 Principi per la prova della conformità
La rubrica dell’articolo 17 vigente è integrata con «prova della conformità».
La modifica apportata al capoverso 1 concerne soltanto la versione tedesca e la ver sione francese.
Inoltre, all’articolo 17 vigente è aggiunto il nuovo capoverso 1bis, che impone ai fornitori di un mercato online di progettare e organizzare le proprie piattaforme, ovvero l’inter faccia online che gestiscono, in modo tale che un terzo (venditore) che offre il proprio prodotto su tale piattaforma possa fornire, a ogni messa a disposizione sul mercato, le prove della conformità del proprio prodotto richieste dalla legge. La piattaforma di ven dita online («marketplace») deve quindi essere tecnicamente progettata in modo tale che gli operatori economici possano inserire tutte le informazioni necessarie in modo corretto e completo e che tali informazioni siano leggibili per le parti interessate.
Art. 18 Rubrica
Nella rubrica dell’articolo 18, rimasto invariato, si precisa che si tratta di prove e di va lutazioni della conformità da parte di terzi, al fine di distinguere l’articolo 18 dall’arti colo 17.
Art. 18a Obbligo di collaborazione
L’obbligo di collaborare e fornire informazioni è disciplinato dalla legge vigente all’arti colo 19a. A seguito della riorganizzazione del capitolo 4, questa disposizione diventa l’articolo 18a, la rubrica viene inoltre semplificata. Allo stesso tempo, la disposizione si applica ora a tutti gli operatori economici e non più solo alla persona responsabile dell’immissione in commercio.