Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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mento (MRA). Dall’altro, consente al SAS di essere membro della «European coope ration for Accreditation» (EA), che rappresenta l’infrastruttura ufficiale di accredita mento europea. Inoltre, nei settori in cui l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità è richiesto dalla legge, l’accreditamento statale è l’unica possibilità di sorveglianza statale prima dell’immissione in commercio dei prodotti. Se l’accredita mento statale è in concorrenza con altri fornitori, ciò mina la fiducia nel contesto inter nazionale e porta lo Stato a perdere il controllo sugli organismi di valutazione della conformità nei settori regolamentati dalla legge (cioè quelli in cui l’accreditamento è obbligatorio per legge).
L’organizzazione dell’accreditamento come compito di competenza statale non è però indicata soltanto nei settori regolamentati. Nei settori non regolamentati dalla legge un organismo di valutazione della conformità può farsi accreditare su base volontaria. Se ricorre a questo servizio (ampliando così la propria clientela grazie alla maggiore fiducia nei suoi servizi), ciò è possibile solo alle stesse condizioni e presso lo stesso organismo di accreditamento, come nel settore regolamentato dalla legge. In caso contrario si creerebbe un sistema di accreditamento a due livelli: uno statale, vincolato alle prescri zioni di diritto pubblico, e uno privato, orientato anche a criteri di economia di mercato e a scopo di lucro. Questo diverso orientamento dei due sistemi di accreditamento por terebbe inevitabilmente a una valutazione diversa degli organismi di valutazione della conformità, il che risulterebbe problematico, perché questa divergenza non sarebbe visibile ai clienti. La qualità di un accreditamento volontario da parte di un organismo di diritto privato non sarebbe verificabile. Spesso tali accreditamenti non soddisfano i re quisiti attualmente applicabili agli accreditamenti rilasciati dal SAS, come dimostrano, ad esempio, gli «accreditamenti» illeciti che vengono occasionalmente effettuati in Svizzera da organismi esteri di diritto privato. La fiducia in tali «accreditamenti» può avere un impatto negativo sugli utenti se determinano l’immissione sul mercato di pro dotti non conformi o addirittura pericolosi. L’accreditamento statale garantisce inoltre la parità di trattamento fra tutti gli organismi di valutazione della conformità, impedendo così eventuali distorsioni della concorrenza causate da un sistema di accreditamento a due livelli.
L’offerta e lo svolgimento di accreditamenti ai sensi della LOTC sono già oggi riservati esclusivamente al SAS. Se altri organismi offrono «accreditamenti», la LOTC vigente non dispone di strumenti per intervenire direttamente e proteggere il sistema di accre ditamento svizzero41. La problematica è affrontata anche nell’interpellanza 22.3798 «Qualità svizzera a rischio a causa di lacune del sistema di accreditamento?». È quindi necessario integrare la legge in questione con una disposizione penale che renda pu nibile l’offerta e il rilascio illecito di attività di accreditamento ai sensi della LOTC. La sanzione prevista comprende una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Va tuttavia notato che il rafforzamento delle disposizioni penali non permetterà di im pedire tutti gli «accreditamenti» rilasciati in modo illecito. In alcuni Paesi, ad esempio, l’accreditamento non è un’attività di competenza statale e può essere rilasciato da or ganismi privati. Se un organismo di uno di questi Paesi «accredita» senza autorizza zione un organismo svizzero mediante una valutazione a distanza, l’applicazione dell’articolo 26a comporterà notevoli difficoltà all’atto pratico, perché in una situazione del genere non si può presumere che l’altro Paese presti assistenza amministrativa. Considerati i diversi approcci normativi, tale situazione potrebbe essere in parte risolta attraverso una maggiore cooperazione con le autorità di questi Paesi.
41 Se necessario, la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) offre una possibilità di agire in materia di diritto della concor renza contro metodi di concorrenza sleale qualora qualcuno pubblicizzi competenze e diplomi che non possiede o che non sono validi (art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl).