Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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L’obbligo di specificare per un prodotto l’operatore economico responsabile con sede legale o domicilio in Svizzera è disciplinato in modo più completo nel nuovo articolo 16f capoverso 2. L’attuale articolo 4a capoverso 3 può quindi essere abrogato.
Art. 5 cpv. 1 lett. a
Nella versione francese dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a è stata apportata una cor rezione linguistica: «l’un d’eux» (che si riferisce a «tipi di procedure») è stato sostituito con «l’une de ces procédures».
Capitolo 3 Sezione 1
Il capitolo 3 specifica le competenze del Consiglio federale. Queste ultime vengono integrate con la presente revisione parziale, che crea una nuova sezione 1.
Art. 6a Precisazione delle prescrizioni tecniche
Il progresso tecnologico ha determinato un’evoluzione più rapida della legislazione tec nica per i prodotti. Tale evoluzione può richiedere disposizioni esecutive di natura tec nica e amministrativa, che in Svizzera sono emanate dal Consiglio federale. Quest’ul timo può delegare tale compito all’autorità federale responsabile in possesso di cono scenze specifiche nel settore in questione; tuttavia, se si regolamentano aspetti inter settoriali, è necessario ottenere il consenso delle altre autorità federali interessate. Tale delega è possibile quando, da un lato, le necessità temporali lo richiedono, vale a dire quando le disposizioni svizzere devono essere modificate su base continuativa e con breve preavviso, e, dall’altro, quando il contenuto presenta un elevato grado di tecni cità. Questa competenza può essere delegata sia a unità dell’Amministrazione federale centrale (ad esempio uffici o dipartimenti secondo l’art. 2 cpv. 1 – 2 della legge del 21 marzo 199722 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione [LOGA]) nonché a unità amministrative decentrate, a condizione che siano state create in base al diritto federale e che svolgano compiti sovrani (art. 2 cpv. 3 LOGA). Rientrano fra queste ul time, in particolare, istituzioni di diritto pubblico come Swissmedic o l’Istituto federale di metrologia (METAS), che fanno parte dell’Amministrazione federale decentralizzata se condo l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 199823 sull’organizza zione del governo e dell’Amministrazione (OLOGA). Gli enti esterni all’Amministrazione federale incaricati di compiti amministrativi in virtù dell’articolo 2 capoverso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell’Ammini strazione federale (art. 6 cpv. 3 OLOGA). Il capoverso 1 deve essere inteso come una disposizione di riserva nel caso in cui il diritto settoriale non contenga (ancora) una delega di competenze di questo tipo.
Art. 6b Sistema informativo sulle informazioni sui prodotti e i certificati di conformità
Cpv. 1
Il Consiglio federale può stabilire che, in particolare, le informazioni sui prodotti (art. 3 lett. q), i certificati di conformità (art. 3 lett. i), le dichiarazioni di conformità (art. 3 lett.
k) e la documentazione tecnica siano messi a disposizione in formato digitale in un sistema informativo e siano accessibili lungo la catena del valore e per tutto il ciclo di vita del prodotto tramite un supporto dati. Si lascia volutamente aperta la questione se
22RS 172.010.