Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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LOTC come nuova categoria di prescrizioni tecniche. Il rispetto di questi obblighi viene registrato nell’ambito della sorveglianza del mercato.
In futuro, nell’emanare disposizioni sugli obblighi degli operatori economici, il legislatore dovrà attenersi ai criteri di cui all’articolo 4. Ciò significa, tra l’altro, che tali obblighi devono essere il più possibile semplici e trasparenti e comportare un onere ammini strativo e di esecuzione il più ridotto possibile (art. 4 cpv. 2). È possibile derogare a tale principio solo se lo richiedono interessi pubblici preponderanti (art. 4 cpv. 3 lett. a). Sono ammesse deroghe sia per interessi pubblici preponderanti diretti che indiretti. Ad esempio, l’obbligo di nominare un mandatario serve a garantire un’efficace sorve glianza del mercato, che a sua volta contribuisce alla tutela della salute delle persone.
Nella frase introduttiva sono stati eliminati gli aggettivi «offerti» e «utilizzati», perché già coperti dal concetto di «messa a disposizione sul mercato».
Art. 3 lett. cbisTermine «specifiche comuni»
All’articolo 3 lettera cbissi introduce il termine «specifiche comuni»: si tratta di requisiti tecnici per un prodotto, un processo o un sistema che descrivono come esso deve essere progettato a livello tecnico o clinico. Sebbene le specifiche comuni abbiano lo stesso scopo delle norme designate (v. sotto, art. 4 cpv. 5, lett. b e c), si differenziano per il fatto che non sono redatte da un organismo di normazione bensì da istituzioni statali. Data la loro origine, si distinguono anche dalle specifiche tecniche, che possono essere elaborate anch’esse da organismi di normazione. Avendo un effetto di armoniz zazione, vengono definite specifiche «comuni». Servono principalmente come alterna tiva o integrazione alle norme armonizzate quando queste ultime sono carenti o incom plete. Analogamente alle norme armonizzate, possono essere dichiarate vincolanti op pure rimanere di applicazione facoltativa, anche se sono designate conformemente all’articolo 4 capoverso 5 lettera b.
Art. 3 lett. cterTermine «operatore economico»
La presente revisione introduce il termine «operatore economico» nella LOTC: si tratta di soggetti coinvolti nella fabbricazione di prodotti o nella loro messa a disposizione sul mercato. Oltre agli operatori economici che esistono da tempo, come i produttori, i di stributori o gli importatori, rientrano nella definizione di operatore economico anche fi gure più recenti, come i fornitori di servizi di logistica o i fornitori di un mercato online, che si sono sviluppati parallelamente al commercio elettronico.
Il fornitore di servizi di logistica è un anello centrale della catena di distribuzione. I ser vizi logistici come l’immagazzinamento o la spedizione non sono una novità, ma con l’affermarsi del commercio elettronico è cresciuta la necessità di soluzioni di esterna lizzazione a tutto tondo, il che ha portato allo sviluppo di questi professionisti, che con tribuiscono concretamente a determinare quali prodotti vengono immessi sul mercato e quali no. Svolgono pertanto un ruolo essenziale nell’accesso al mercato dei prodotti, motivo per cui sono classificati come operatori economici.
I fornitori di un mercato online mettono a disposizione una piazza digitale («market place») attraverso la quale altri operatori economici possono proporre e vendere i loro prodotti. I venditori possono stipulare contratti di vendita a distanza con gli utenti tramite un’interfaccia online. Nel contesto della LOTC il termine «interfaccia online» non va