Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
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sono strettamente collegate dal punto di vista concettuale. Anche da qui deriva la ne cessità di effettuare una revisione della LOTC.
1.1.2 Obiettivi
Gli ostacoli tecnici al commercio generano costi amministrativi e di altro tipo, nonché una certa segmentazione dei mercati. Rendono più difficili le importazioni parallele, con conseguente riduzione della concorrenza, così la pressione sui prezzi diminuisce e quindi il costo di un certo articolo tende a essere più elevato di quello di un prodotto analogo in un Paese confinante. In particolare, nel caso della Svizzera, con il suo mer cato interno di dimensioni piuttosto limitate a confronto, questo isolamento deve essere contrastato nell’interesse sia degli utenti sia delle imprese («isola dei prezzi elevati»). Di conseguenza, fin dagli anni ’90 il Consiglio federale persegue una strategia per ri durre gli ostacoli tecnici al commercio. In tale contesto riveste particolare importanza agire sia sul versante delle esportazioni che su quello delle importazioni con l’UE, in quanto partner economico vicino territorialmente e allo stesso tempo di maggior rile vanza.
L’obiettivo principale della presente revisione parziale della LOTC è quindi garantire che si possa continuare a contrastare efficacemente gli inutili ostacoli al commercio, nonostante le nuove problematiche che caratterizzano il commercio internazionale di merci. Allo stesso tempo, si tiene conto della crescente necessità di una gestione so stenibile delle risorse, si promuove la concorrenza attraverso la parità di trattamento, si tutela la catena di garanzia della qualità e, grazie al coordinamento con la revisione parziale della LSPro, si garantisce la coerenza del diritto nazionale.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
La revisione parziale della LOTC era già stata menzionata nel decreto sul rapporto relativo alla situazione dell’economia svizzera 2024, emanato dal Consiglio federale il 22 maggio 2024. In questo decreto federale, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è stato incaricato, al fine di migliorare le con dizioni quadro economiche, di verificare se e in che modo sia possibile rafforzare la verifica del principio di proporzionalità secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e in combinato disposto con l’articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC. L’articolo 16a LOTC sanci sce il principio «Cassis de Dijon» nella medesima legge. A tal fine, il Consiglio federale deve verificare i criteri di cui all’articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC, ad esempio se la deroga è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o se è conforme al principio di proporzionalità. Questi criteri sono stati esaminati di recente, tuttavia solo in maniera parziale, in particolare quando il Parlamento ha adottato una norma speci fica per la Svizzera10. Nell’ambito della presente revisione parziale della LOTC, il pro cesso di verifica viene quindi rafforzato e reso più trasparente e il rispetto di questi criteri è esplicitamente sancito come presupposto affinché il Consiglio federale possa decidere una deroga al principio «Cassis de Dijon».
Inoltre, la presente revisione parziale getta le basi per un sistema digitale che consente di accedere alle informazioni sui prodotti (passaporto digitale di prodotto), promuo vendo così il commercio sostenibile. In questo modo la revisione parziale della LOTC contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo 1 del programma di legislatura 2023–2027
10 Come è avvenuto, ad esempio, nel caso dell’obbligo generale di dichiarazione per i prodotti vegetali e animali i cui metodi di produzione sono vietati in Svizzera (mozione 20.4267) o della modifica della legge sulla protezione degli animali volta a impedire l’importazione e il commercio di pellicce realizzate in condizioni di maltrattamento degli animali (approvata dal Consiglio nazionale nel settembre 2025).