Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
che autorizzi il SAS a trattare tali dati personali, il che significa in particolare registrarli, conservarli, archiviarli, cancellarli o distruggerli.
Art. 20d Comunicazione di dati ad autorità estere
Cpv. 1, 2 e 3
L’articolo 20d viene introdotto per garantire lo scambio di informazioni e la coopera zione tra le autorità svizzere e quelle di uno Stato con cui la Svizzera ha stipulato un accordo di accesso al mercato. Da un lato, l’obiettivo è quello di creare effetti sinergici: lo scambio di dati evita infatti la doppia raccolta, riducendo i costi per le imprese e le autorità. Dall’altro, uno scambio di dati transfrontaliero efficiente tra le autorità di sor veglianza del mercato impedisce che i prodotti vietati su un mercato continuino a es sere venduti sull’altro. Questa disposizione consente inoltre alle autorità di scambiarsi costantemente informazioni sui prodotti non conformi o pericolosi e sulle misure adot tate. Ciò favorisce l’armonizzazione e quindi il rafforzamento della sorveglianza del mercato in Europa.
Nell’UE questi dati vengono scambiati alimentando spontaneamente banche dati, come l’ICSMS («Information and Communication System for Market Surveillance») o la banca dati dell’ECHA sulle sostanze chimiche (ECHA CHEM) ai fini della sorve glianza del mercato. Le autorità svizzere devono pertanto poter trasferire all’estero sia dati personali che dati relativi a persone giuridiche. Inoltre, può trattarsi anche di dati relativi agli organismi di valutazione della conformità, ad esempio se il prodotto non conforme ha dovuto essere esaminato da un organismo di valutazione della conformità prima di essere messo a disposizione sul mercato.
Affinché gli organi di esecuzione possano comunicare tali dati a un altro Stato, la legi slazione di quest’ultimo deve garantire un’adeguata protezione dei dati. Ciò è in linea con il requisito di cui all’articolo 16 LPD.
Capitolo 4b
A seguito della riorganizzazione del capitolo 4, il capitolo sui rimedi giuridici viene inse rito prima dell’articolo 22a senza creare una nuova disposizione.
Art. 22a cpv. 3
Per effetto della ristrutturazione del capitolo 4, l’articolo 20a vigente viene rinumerato senza subire modifiche e diventa il nuovo articolo 22a. Inoltre, per quanto riguarda il diritto di ricorso della Commissione della concorrenza, viene aggiornato il riferimento alle disposizioni rilevanti.
Art. 26a Accreditamento illecito
In Svizzera, come in altri Paesi europei, l’accreditamento è un compito di competenza statale riservato all’unico organismo nazionale di accreditamento, il SAS. Il sistema di accreditamento svizzero si è sviluppato insieme all’architettura di accreditamento eu ropea e ne è parte integrante. Contribuisce in modo decisivo al regolare svolgimento degli scambi economici nel continente europeo. Da un lato, l’accreditamento statale crea fiducia in ambito internazionale e consente il riconoscimento degli organismi di valutazione della conformità accreditati nel quadro degli accordi di reciproco riconosci