Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

dell’economia svizzera all’estero. La presente revisione parziale della LOTC rispetta quindi il principio di sussidiarietà e rientra nella competenza della Confederazione.

6.6 Delega di competenze normative

Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre ché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Secondo l’articolo 164 capo verso 1 Cost. vige in particolare il limite generale secondo cui tutte le disposizioni im portanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale in maniera formale. L’avamprogetto definisce il quadro entro il quale deve operare la nor mativa; prevede la delega delle seguenti nuove competenze normative al Consiglio federale:

• in conformità all’articolo 6a il Consiglio federale può precisare le prescrizioni tec niche e delegare tale mansione all’autorità federale competente in materia, nella misura in cui tali prescrizioni debbano essere modificate su base continuativa e con breve preavviso;

• conformemente all’articolo 6b il Consiglio federale è autorizzato a creare un si stema che consenta di rendere accessibili in formato elettronico informazioni sui prodotti e certificati sulla conformità, il che non solo è utile alle autorità di sorve glianza del mercato ed eventualmente alle autorità doganali, ma favorisce anche l’informazione degli utenti e l’economia circolare;

• l’articolo 16f prevede che il Consiglio federale possa stabilire gli obblighi che gli operatori economici devono adempiere per poter immettere un prodotto sul mer cato.

6.7 Protezione dei dati

Gli accordi conclusi dal Consiglio federale secondo l’articolo 14 per eliminare o ridurre gli ostacoli tecnici al commercio potrebbero in futuro rendere possibile la partecipazione a banche dati internazionali dedicate alla sorveglianza del mercato. In tal caso, è pos sibile che alcune informazioni, in particolare segreti d’affari o di fabbricazione, dati per sonali, compresi dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, siano comunicati ad autorità straniere.

Gli organi di esecuzione sono autorizzati a comunicare tali dati ad autorità o istituzioni straniere solo se queste sono vincolate al segreto d’ufficio e garantiscono una prote zione dei dati equivalente a quella vigente in Svizzera. L’avamprogetto di legge stabili sce le basi e i presupposti concreti affinché gli organi di esecuzione possano trattare e trasmettere i dati menzionati in tali accordi. In tal modo si assicura che il trattamento e la comunicazione dei dati rispondano ai principi della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.