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Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine

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semplici e trasparenti. Ne consegue, tra l’altro, che la Svizzera deve esaminare sulla base dei criteri di cui all’articolo 4 LOTC gli obblighi che i suoi principali partner com merciali impongono agli operatori economici prima di adottarli nella propria legisla zione.

Gli obblighi degli operatori economici possono variare a seconda del prodotto, spa ziando dall’obbligo generale di conservare i documenti di conformità per un determinato periodo di tempo agli obblighi di informazione, documentazione o verifica, fino ad arri vare all’obbligo di registrazione in un registro specifico del settore. Tali obblighi possono riferirsi al momento della fabbricazione, ma anche a fasi successive. In base a questa disposizione il Consiglio federale può anche stabilire, ad esempio, che le informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto debbano essere aggiornate dopo l’even tuale ricondizionamento di quest’ultimo. Il carattere orizzontale e sussidiario della LOTC emerge chiaramente in questo contesto. Infatti, la disposizione contenuta nella LOTC garantisce semplicemente che, in assenza di una delega di competenze a livello di legge settoriale, sia possibile specificare tali obblighi nell’ordinanza settoriale. Una legge quadro come la LOTC non sarebbe in grado di soddisfare in modo esaustivo le esigenze molto diverse dei singoli settori di prodotti. Questi obblighi pertanto devono essere specificati nelle singole ordinanze di settore (v. anche sopra, art. 3 lett. b n. 4).

Cpv. 2

Il capoverso 2 consente al Consiglio federale di prescrivere l’obbligo di indicare la sede o il domicilio nelle informazioni sul prodotto. Tale indicazione può figurare sul prodotto stesso, ma anche nelle informazioni complementari come il foglietto illustrativo o le istruzioni per l’uso. In questo modo si garantisce che le autorità di sorveglianza del mercato dispongano di un referente responsabile nei confronti del quale far valere gli obblighi o le misure previste. Questa esigenza non è nuova: la LOTC vigente prevede già questa possibilità per alcuni prodotti (art. 4a cpv. 3), ma ora tale possibilità viene estesa a tutti i prodotti. Questo ampliamento si è reso necessario perché lo sposta mento del commercio verso lo spazio digitale ha fatto sì che, sebbene un prodotto venga venduto in Svizzera, non vi sia alcun referente responsabile in Svizzera a dispo sizione delle autorità di sorveglianza del mercato o degli utenti. In particolare, la vendita diretta tramite canali online da parte di operatori economici senza sede in Svizzera può impedire alle autorità svizzere di sorveglianza del mercato di intervenire efficacemente contro prodotti non conformi o non sicuri presenti sul mercato elvetico. Un’efficace sor veglianza del mercato è tuttavia un presupposto indispensabile nell’ambito del «nuovo approccio»31. Per garantire una concorrenza leale, è inoltre importante che tutti gli ope ratori economici che vendono prodotti sul mercato elvetico siano trattati allo stesso modo, indipendentemente dal fatto abbiano sede in Svizzera o all’estero. Queste sfide sono affrontate, ad esempio, anche dalla mozione 24.3687 della consigliera nazionale Michaud Gigon Sophie «Obbligare le grandi piattaforme di commercio online con sede in un Paese terzo a designare un rappresentante legale in Svizzera». Il legislatore ha già tenuto conto di questa esigenza in diversi ambiti. La nuova legge federale del 25 settembre 202032 sulla protezione dei dati (Legge sulla protezione dei dati, LPD) prevede la designazione di un rappresentante per la protezione dei dati in Svizzera (art. 14 LPD). Anche nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto esiste un obbligo ana logo (art. 67 cpv. 1 della legge del 12 giugno 200933 concernente l’imposta sul valore aggiunto [legge sull’IVA, LIVA]). Nell’avamprogetto di legge federale sulle piattaforme

31 V. nota 9.

32 RS 235.1.

33 RS 641.20.