Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine

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Da parte sua l’UE introduce, con il regolamento 2024/1781 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, un passaporto digitale che, in alcuni settori, è un prerequisito per la messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Con il passaporto digitale di prodotto, l’UE registrerà e ar chivierà in modo decentralizzato le informazioni rilevanti sulla conformità, l’impatto am bientale e le raccomandazioni per l’uso, la riparazione, il riciclaggio e lo smaltimento lungo la catena del valore industriale, rendendole accessibili in formato digitale. La Commissione europea intende proporre il sistema del passaporto digitale di prodotto praticamente per tutti i settori, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle aziende26.

Cpv. 2

Un eventuale sistema informativo svizzero dovrà essere concepito come sistema infor mativo decentralizzato, compatibile con il passaporto digitale di prodotto dell’UE, e ge stito principalmente dagli operatori economici. Tuttavia, è necessario che vi sia un or ganismo responsabile del funzionamento coordinato. Analogamente a quanto avviene nell’UE, per garantire l’autenticità dei dati potrebbe essere necessario predisporre un registro con l’identificativo unico dei prodotti immessi in commercio o messi in servizio. Il Consiglio federale è autorizzato a designare gli organi responsabili e a definirne i compiti. Conformemente all’articolo 16 LOTC, tale organismo può riscuotere emolu menti per finanziare i propri compiti di esecuzione. Qualora decidesse di istituire un registro dei passaporti di prodotto, il Consiglio federale dovrebbe chiarire come sareb bero coperti i relativi costi (v. sopra, n. 3.2).

Cpv. 3

Mentre i dati da registrare devono essere stabiliti singolarmente per ciascun settore nelle relative ordinanze, il capoverso 3 consente al Consiglio federale di definire i re quisiti tecnici di sistema per tutti i settori. A tal fine il Consiglio federale tiene conto dell’articolo 4 LOTC e garantisce che i requisiti siano formulati in modo tale che non costituiscano ostacoli tecnici al commercio, siano il più possibile semplici e trasparenti e comportino un onere amministrativo e di esecuzione il più possibile ridotto. Attual mente, sia a livello regionale che internazionale, nell’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e nella Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) si stanno elaborando le norme per il passaporto digitale di prodotto da considerare per evitare ostacoli tecnici al commercio.

Cpv. 4

Per garantire la protezione delle informazioni commerciali riservate, i vari operatori de vono avere diritti di accesso diversi alle informazioni. Tali diritti sono disciplinati dal Consiglio federale.

Cpv. 5

Per garantire l’interoperabilità con il sistema dell’UE, anche in Svizzera i fornitori privati di servizi per il passaporto digitale di prodotto offrirebbero soluzioni che consentono di elaborare e rendere disponibili i dati. In base al capoverso 5, le responsabilità e i requi siti per questi fornitori privati possono essere definiti a livello di ordinanza.

26 Proposte della Commissione europea del 21.5.2025 per una direttiva di modifica [COM (2025) 503 definitivo] e per un regolamento di modi fica [COM (2025) 504 definitivo] in materia di digitalizzazione e armonizzazione delle specifiche comuni.