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Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 36 pagine

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continuamente adattate lungo questo ciclo di vita e i requisiti normativi formulati di con seguenza.

Con questo cosiddetto «nuovo approccio» («New Approach», v. nota a piè di pagina

6) i prodotti non sono soggetti ad autorizzazione preventiva da parte di enti statali. La valutazione della conformità viene effettuata dagli stessi operatori economici, in primo luogo dal fabbricante stesso, oppure da appositi organismi accreditati. Un buon esem pio in tal senso è l’immissione sul mercato di un telefono cellulare: il produttore esegue i controlli necessari o li fa eseguire da un organismo accreditato, dichiara la conformità sotto la propria responsabilità e immette il prodotto sul mercato senza un previo con trollo da parte delle autorità. Una volta messi sul mercato, lo Stato controlla i prodotti mediante una sorveglianza del mercato basata sul rischio. La crescente necessità di una gestione sostenibile delle risorse comporta anche una maggiore differenziazione degli obblighi dei vari operatori economici, in particolare produttori, importatori, distri butori, fornitori di un mercato online o anche aziende di riciclaggio, sui cui ricadono responsabilità diverse. Nell’ambito dello scambio di merci si tiene conto di questi svi luppi con la revisione parziale della LOTC.

Inoltre, il progresso tecnologico ha portato all’adozione di prescrizioni tecniche per i prodotti con una frequenza più assidua e ciò vale in particolare per la legislazione di attuazione o di esecuzione dell’UE. Affinché la funzione della LOTC rimanga invariata, ossia per continuare a evitare la formazione di inutili ostacoli tecnici al commercio e impedire al contempo la vendita nel nostro Paese di prodotti che non possono più es sere commercializzati nell’UE, è nell’interesse della Svizzera recepire tempestiva mente, ma in modo mirato, questa legislazione tecnica dell’Unione. Nella LOTC sono pertanto previsti meccanismi che consentono al Consiglio federale di apportare rapida mente adeguamenti, in modo autonomo, ovvero senza essere vincolato da alcun ob bligo di diritto internazionale, in un ambito chiaramente circoscritto della legislazione tecnica di esecuzione.

Dal 2010 è in vigore il principio «Cassis de Dijon», introdotto autonomamente, che co stituisce il terzo strumento per garantire un mercato svizzero dei prodotti aperto ma sovrano. In base a questo principio i prodotti legalmente commercializzati sul mercato dell’UE o del SEE possono essere venduti anche in Svizzera, pur non essendo (inte ramente) conformi alle prescrizioni elvetiche. Se la Svizzera intende applicare prescri zioni tecniche divergenti (il cosiddetto «swiss finish»), il Consiglio federale decide deli beratamente di derogare al principio «Cassis de Dijon». Per verificare se la deroga è giustificata, devono essere soddisfatti i criteri stabiliti dalla legge, anche perché lo «swiss finish» comporta spesso uno svantaggio per gli esportatori svizzeri in termini di concorrenzialità nonché prezzi più elevati per gli utenti8. La procedura di verifica delle eventuali deroghe al principio «Cassis de Dijon» si basa attualmente su una prassi amministrativa. La presente revisione parziale mira a rafforzare e a rendere più traspa rente questo processo. Allo stesso tempo, gli strumenti di garanzia della qualità esi stenti nel settore della sorveglianza del mercato e del sistema di accreditamento sono stati specificamente allineati ai nuovi requisiti del commercio digitale e dell’economia globalizzata.

Contemporaneamente alla LOTC anche la legge federale del 12 giugno 20099 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) è sottoposta a una revisione parziale. Infatti, le due leggi

8Il termine «utenti» comprende le persone che acquistano i prodotti sia per scopi aziendali che per scopi non aziendali, cioè privati, tra di loro rientrano anche i consumatori.

9 RS 930.11