Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine
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Per la costruzione delle centrali elettriche di riserva saranno necessari investimenti compresi tra 1,5 e 3 milioni di franchi per MW di potenza installata. Si tratta di capitali ingenti, che possono essere ammortizzati solo su un arco di tempo prolungato. Il periodo di 15 anni stabilito dal presente articolo tiene conto dei normali tempi di ammortamento degli impianti elettrici e garantisce agli investitori la sicurezza di cui hanno bisogno per pianificare le loro attività.
La durata di cinque anni per i contratti riguardanti gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione tiene conto della complessità dei piani logistici necessari, in particolare per l’approvvigionamento di combustibile. Intervalli più ravvicinati tra un bando pubblico e l’altro comporterebbero un avvicendamento inefficiente tra i fornitori di servizi logistici e metterebbero a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento. La durata contrattuale di cinque anni consente agli aggregatori di instaurare rapporti commerciali stabili con i singoli gestori di impianti, i quali sono tenuti a ricorrere ad aggregatori per partecipare alla riserva termica. Un gruppo elettrogeno di emergenza non può prendere parte alla riserva termica se non tramite un aggregatore. Lo stesso vale per gli impianti di cogenerazione con una potenza inferiore a 30 MW, mentre quelli con una potenza superiore possono stipulare un contratto direttamente con la società nazionale di rete.
La ElCom è tenuta a definire i valori di riferimento e può anche prevedere durate minime più lunghe.
Art. 3 Notifica di casi sospetti
Quanto figurava a livello di ordinanza in merito alle sanzioni amministrative (art. 5b OREI) è ora in gran parte disciplinato a livello di legge. Ai sensi dell’articolo 8t LAEl, i partecipanti alla riserva di energia idroelettrica che non costituiscono riserve d’acqua o riserve di potenza, o le costituiscono soltanto in parte, oppure che non mettono a disposizione i loro impianti durante il periodo previsto, o li mettono a disposizione soltanto in parte, sono puniti con una sanzione amministrativa (art. 8t cpv. 1 lett. a–b LAEl). Lo stesso vale per i partecipanti alla riserva nel consumo che non rispettano le disposizioni del contratto di fornitura o non procedono al prelievo in modo conforme (art. 8t cpv. 1 lett. c LAEl). Se la società nazionale di rete sospetta che un partecipante stia violando le disposizioni legali o contrattuali, è tenuta a segnalarlo immediatamente alla ElCom. Finora, l’obbligo di segnalare le violazioni dell’obbligo di costituire una riserva (idroelettrica) era sancito dall’articolo 5b capoverso 4 OREI.
Art. 4 Valori di riferimento
Questa disposizione riprende in parte l’articolo 2 OREI. La competenza di determinare i valori di riferimento spetta alla ElCom.
Secondo il capoverso 1, la ElCom determina e pubblica annualmente i valori di riferimento relativi alla riserva idroelettrica. Questi provvedimenti non costituiscono né norme giuridiche né decisioni amministrative in senso classico, ma piuttosto una tappa di concretizzazione. Hanno quindi carattere ibrido e la ElCom può emanarle sotto forma di istruzioni. La società nazionale di rete svolge un compito pubblico ed è quindi vincolata a quanto determinato dalla ElCom o alle istruzioni di questa. La differenza rispetto ad altri casi in cui sono previste istruzioni di servizio consiste nel fatto che la società nazionale di rete non è integrata in una struttura gerarchica generale assieme alla ElCom.
Il capoverso 2 riporta i valori di riferimento, in un elenco non esaustivo, a cominciare dalla quantità di energia da mantenere per l’intera riserva di energia idroelettrica (lett. a). Tale quantità viene ripartita, proporzionalmente al contenuto energetico dei singoli bacini di accumulazione, tra tutte le centrali idroelettriche partecipanti (cfr. art. 8f cpv. 1 LAEl). Le modalità di ripartizione erano finora disciplinate dall’articolo 2 capoverso 3 lettera a OREI. Per quanto riguarda il periodo (lett. b), non si tratta di indicare una durata astratta, bensì le settimane precise del calendario invernale, con le relative quantità di riserva. Il periodo più critico si situa verso la fine del semestre idrologico invernale, quando i bacini sono vuoti e poco prima dell’inizio del disgelo, quindi verso la fine di aprile. Oltre a garantire questa fase, si può ipotizzare la costituzione di una riserva nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, quando il consumo di elettricità è più elevato e le importazioni sono soggette a incertezze. Durante questa fase i bacini sono