Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine

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Nell’elaborazione dei contratti si anticipano, per quanto possibile, i futuri requisiti della LAEl, in particolare per quanto riguarda la gestione della riserva termica senza emissioni supplementari di CO2. Le centrali elettriche previste saranno alimentate con olio vegetale idrogenato (HVO) o esteri animali, acidi grassi, oli e oli usati (HEFA) e, in prospettiva, con e-metanolo.

In base al capoverso 1, gli impianti esistenti che continueranno a funzionare oltre il 2026 diventeranno parte della riserva termica e saranno seguiti dal DATEC fino al trasferimento dei relativi contratti alla società nazionale di rete.

Continuità dei rapporti contrattuali (cpv. 2): una protezione completa della situazione acquisita è necessaria sia dal punto di vista giuridico sia da quello economico. I gestori effettuano investimenti per centinaia di milioni di franchi sulla base di contratti della durata di 15 anni. Una prospettiva a lungo termine è necessaria per giustificare gli investimenti richiesti. Nella stesura dei contratti si tiene conto, per quanto possibile, della nuova normativa che entrerà in vigore. Ciò non è possibile, ad esempio, nel determinare il periodo di disponibilità. Finora il periodo di disponibilità è stato disciplinato dalla OREI e i contratti sono stati stipulati di conseguenza. In futuro il periodo di disponibilità sarà stabilito dalla ElCom e quindi non è ancora definito al momento della stipula dei contratti con i fornitori delle nuove centrali di riserva. La durata del periodo di disponibilità, ad esempio, ha ripercussioni sulla durata dell’impiego del personale operativo e, di conseguenza, sui costi. L’ordinanza prevede un periodo transitorio di cinque anni per l’eventuale adeguamento dei contratti.

I contratti stabiliscono questioni tecniche e economiche complesse: requisiti di disponibilità, meccanismi di remunerazione, procedure di prelievo, approvvigionamento di combustibile, scambio di quote di emissione e periodi di manutenzione. Queste regolamentazioni, stabilite in merito a impianti ben definiti, con le loro specificità, non possono essere sostituite di punto in bianco da disposizioni d’ordinanza generali e astratte.

Disposizione transitoria per l’utilizzazione per scopi operativi propri dell’azienda (cpv. 3): la possibilità di un’utilizzazione per scopi operativi propri dell’azienda (durante il periodo di disponibilità o meno) e per prestazioni di servizio relative al sistema (esclusivamente fuori dal periodo di disponibilità) è stata un elemento importante nelle trattative contrattuali con i gestori degli impianti esistenti (centrali di riserva di Cornaux e Monthey). Questa possibilità consente ai gestori una certa flessibilità economica e riduce i rischi di investimento. Se non fosse stata prevista, le trattative avrebbero potuto fallire o portare a richieste di remunerazione più elevate.

Il periodo transitorio di cinque anni tiene conto della gestione operativa e delle sue realtà. I contratti di fornitura in corso, la pianificazione del personale e i cicli di manutenzione tecnica si basano sulla flessibilità concordata contrattualmente. Un cambiamento improvviso comporterebbe costi supplementari considerevoli. Il periodo transitorio consente una transizione strutturata verso il regime più rigoroso introdotto con la nuova ordinanza.

La riduzione proporzionale del corrispettivo per la disponibilità esclude una doppia rimunerazione. Essa è conforme al principio secondo cui viene rimunerata solo l’effettiva messa a disposizione della riserva. La normativa ottiene un giusto equilibrio tra gli interessi legittimi dei gestori e l’interesse pubblico a una riserva efficiente in termini di costi.

In futuro la società nazionale di rete procederà a indire bandi pubblici, principalmente per gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione e per la riserva nel consumo.

Il DATEC garantisce la disponibilità dei fondi necessari per onorare i contratti di cui al capoverso 1. I costi sono considerati costi imputabili alla riserva di energia elettrica ai sensi dell’articolo 15a capoverso 1 lettera b LAEl.