Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine

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fino al 31 dicembre 2029 si applica la regolamentazione relativa all’obbligo di investimento nella versione previgente.

Art. 146ah

Per i gestori di impianti di cogenerazione che hanno presentato la domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore della presente modifica, fino al 31 dicembre 2029 si applica la regolamentazione relativa all’obbligo di investimento nella versione previgente.

Cifra 3 Ordinanza sull’energia (OEn)

Art. 69c Informazione del pubblico

Capoverso 1: Su richiesta, le informazioni e i dati di cui alle lettere a–k devono essere trasmessi all’UFE in un formato digitale da esso ritenuto idoneo e leggibile da dispositivi automatici.

Lettere a–g: La formulazione «con una risoluzione temporale» si riferisce alla granularità temporale dei dati trasmessi, ovvero agli intervalli di tempo con cui i dati vengono raccolti, aggregati o presentati (ad es. ogni ora o ogni giorno).

Lettera a: Questa disposizione riguarda i dati che informano sulla produzione di energia elettrica in funzione delle singole tecnologie impiegate, ad esempio dal fotovoltaico o dagli elementi costitutivi della riserva di energia elettrica (riserva idroelettrica, riserva termica e riserva nel consumo), sotto forma di serie temporali con una risoluzione temporale fino a un’ora. Sono incluse anche le informazioni relative al consumo nazionale e finale, come pure all’immissione e al prelievo di energia elettrica dalle reti (panoramica globale sulla rete).

Lettera b: Il livello di riempimento dei bacini di accumulazione, con una risoluzione giornaliera per ogni bacino, è un’informazione importante per valutare la sicurezza dell’approvvigionamento a breve e medio termine.

Lettera c: Questa disposizione riguarda in particolare le informazioni relative alle infrastrutture energetiche che contribuiscono in modo significativo alla produzione, allo stoccaggio o al consumo di energia e quindi a garantire l’approvvigionamento. Queste infrastrutture possono essere, ad esempio, centrali di pompaggio, impianti produttori di energia rinnovabile, accumulatori a batteria e impianti adibiti alla riserva di energia elettrica. Sono inoltre incluse infrastrutture quali convertitori e trasformatori, linee elettriche e punti di connessione alla rete.

Lettera d: La disposizione riguarda indicazioni relative agli impianti che mettono a disposizione flessibilità, quali le centrali di pompaggio o gli impianti fotovoltaici, nonché i sistemi di consumo controllabili, quali infrastrutture di ricarica, termopompe, scaldacqua ad accumulo o simili. Le indicazioni comprendono dati rilevanti nella misura in cui sono significativi per la valutazione della situazione dell’approvvigionamento in un sistema sempre più decentralizzato. Tra questi figurano, ad esempio, informazioni sulle capacità disponibili e sul loro sfruttamento, quali la produzione, l’immissione, il consumo e il prelievo dalle reti energetiche. In tal modo si intende garantire che siano presi in considerazione sia gli impianti classici di produzione, stoccaggio e trasporto di energia, sia i nuovi impianti di consumo decentralizzati e flessibili, poiché i loro dati sono particolarmente rilevanti per la sicurezza dell’approvvigionamento o, come nel caso della flessibilità, lo stanno diventando sempre più. Oltre ai parametri tecnici, sono interessanti anche le informazioni sull’utilizzazione effettiva, ad esempio per confrontare il potenziale di flessibilità con l’utilizzazione e avvicinarsi così, analiticamente, alla misura nella quale il sistema energetico svizzero viene sollecitato.

Lettera e: I dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti di cui all’articolo 8adeciesOAEl e dai dispositivi di misurazione digitali servono in particolare per calcolare i risparmi di energia, le previsioni