Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine
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Nel caso di impianti alimentati con combustibile liquido, la doppia alimentazione non è necessaria, a condizione che il combustibile sia stoccato in quantità sufficienti sul territorio svizzero e che la logistica di trasporto sia garantita. In questo modo l’approvvigionamento è garantito e l’obbligo di utilizzare un secondo combustibile comporterebbe solo costi più elevati, senza apportare nulla di più in termini di sicurezza.
Art. 11 Obblighi per i gestori di impianti di trasporto in condotta
Questa disposizione specifica l’articolo 8i LAEl, che obbliga i gestori di condotte per il trasporto di gas alle quali è allacciata una centrale di riserva a offrire ai gestori di quest’ultima condizioni di utilizzazione della rete confacenti all’impiego cui la centrale è destinata. Per «condizioni confacenti» si intendono prodotti giornalieri la cui disponibilità deve essere garantita ai gestori delle centrali di riserva.
Art. 12 Partecipazione di impianti di cogenerazione alla riserva termica
Capoverso 1: In base all’articolo 8k capoverso 3 LAEl, il Consiglio federale stabilisce che gli impianti di cogenerazione con una potenza inferiore a 30 MW sono considerati «piccoli impianti di cogenerazione». Come previsto dalla legge, questi devono partecipare alla riserva di energia elettrica attraverso aggregatori.
Capoverso 2: I gestori di impianti di cogenerazione con una potenza superiore a 30 MW possono scegliere se stipulare un contratto diretto con la società nazionale di rete o se partecipare attraverso un aggregatore. Questa flessibilità consente ai grandi impianti di scegliere la forma di partecipazione più adatta alle loro esigenze operative. La partecipazione diretta presuppone che il gestore dell’impianto abbia concluso con la società nazionale di rete un accordo sul prelievo.
Per i gruppi elettrogeni di emergenza, indipendentemente dalla loro potenza, la legge prevede l’obbligo di partecipare attraverso aggregatori.
Art. 13 Corrispettivo per gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione che partecipano attraverso aggregatori
La disposizione disciplina la struttura della rimunerazione in caso di partecipazione di gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione attraverso aggregatori. La legge prevede due componenti di rimunerazione distinte: il corrispettivo annuale (previsto dall’art. 8e cpv. 2 LAEl e che spetta ai gestori degli impianti) e l’importo forfetario per i servizi prestati (previsto dall’art. 8l cpv. 4 LAEl e che spetta all’aggregatore per i suoi servizi di aggregazione). La società nazionale di rete versa entrambe le rimunerazioni all’aggregatore, il quale trasferisce il corrispettivo annuale ai gestori. Il capoverso 2 richiede che le due componenti siano indicate separatamente sia nell’offerta che nel conteggio. Ciò garantisce trasparenza e assicura che i flussi finanziari rimangano tracciabili. Se occorre intervenire per riequipaggiare gli impianti, anche le relative rimunerazioni devono essere indicate separatamente. L’ammontare di tutte le rimunerazioni risulta dalla procedura di gara. L’aggregatore include nell’offerta i costi dei suoi servizi, compresi i costi per acquisire capacità di produzione.
Per permettere di valutare le offerte in base ai criteri del bando pubblico, le singole voci relative al corrispettivo per i produttori, alla rimunerazione per il servizio di aggregazione e ai costi per gli interventi di riequipaggiamento devono essere indicate separatamente nelle offerte e nei conteggi.
Art. 14 Impiego di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di cogenerazione durante il periodo di disponibilità
L’articolo 8k capoverso 4 lettera b LAEl autorizza il Consiglio federale a prevedere deroghe al divieto generale di utilizzazione durante il periodo di disponibilità. La presente disposizione si fonda su tale possibilità. Secondo l’articolo 8k capoverso 4 lettera a LAEl, il Consiglio federale può prevedere di escludere dalla partecipazione alla riserva di energia elettrica gli impianti di cogenerazione che ricevono un sostegno finanziario. Attualmente non esistono basi legali per versare un sostegno finanziario agli impianti di cogenerazione. Non si fa quindi uso della competenza di cui all’articolo precedente.