Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine

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Art. 34 Rendiconto e adeguamento della convenzione sugli obiettivi

Capoverso 1: Il consumatore finale è tenuto a riferire all’UFE in merito all’attuazione della convenzione sugli obiettivi. Il rendiconto fornisce i dati rilevanti per verificare il rispetto della convenzione nell’anno civile in esame e va presentato entro il 31 maggio dell’anno successivo. Il confronto tra i valori effettivi e quelli teorici dell’efficienza energetica calcolata consente di individuare eventuali scarti rispetto agli obiettivi e i dati degli anni precedenti elencati in serie temporale mostrano l’andamento nel tempo. Il rendiconto motiva gli scarti rispetto agli obiettivi e presenta i correttivi da adottare. La disposizione disciplina solo il contenuto minimo del rendiconto. Se l’UFE ha bisogno di ulteriori informazioni per verificare il rispetto della convenzione sugli obiettivi, può richiederle al consumatore finale.

Capoverso 2: L’UFE può verificare, d’ufficio o su richiesta del consumatore finale, se la convenzione sugli obiettivi deve essere adeguata. La verifica è tuttavia obbligatoria quando il grado di efficienza energetica del consumatore finale è inferiore o superiore di almeno il 10 per cento all’obiettivo fissato per l’anno in esame, lo scarto è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni in base alle quali era stata conclusa la convenzione sugli obiettivi e i valori annuali ivi fissati siano cambiati in modo significativo, a condizione che tale cambiamento non sia di natura puramente transitoria. Uno scarto significativo e non correggibile dagli obiettivi può verificarsi a causa di un cambiamento nell’attività commerciale oppure di una variazione dei volumi di produzione o della gamma di prodotti. Una verifica della convenzione sugli obiettivi può rendersi necessaria anche in caso di fusioni, scissioni o trasferimenti patrimoniali.

Art. 35 Domanda di rimborso dei costi della riserva di energia elettrica

Il capoverso 1 stabilisce che il consumatore finale deve presentare all’UFE la domanda di rimborso dei costi della riserva di energia elettrica al più tardi sei mesi dopo la fine dell’anno contabile per il quale sollecita il rimborso.

Il capoverso 2 rimanda all’articolo 42 capoverso 2 lettere a–c OEn per quanto riguarda i giustificativi e i documenti da presentare.

Il capoverso 3 stabilisce che insieme alla domanda il richiedente deve presentare, oltre ai giustificativi e ai documenti di cui all’articolo 42 capoverso 2 lettere a–c OEn, i documenti di cui alle lettere a e b. Il richiedente deve allegare alla domanda il giustificativo della quantità di elettricità acquistata nell’ultimo anno e dei costi sostenuti per la riserva di energia elettrica (lett. a), nonché la conferma da parte della società nazionale di rete relativa alla sua partecipazione alla riserva nel consumo e all’entità di tale partecipazione (lett. b). Questi documenti servono a dimostrare la partecipazione alla riserva di energia elettrica e a calcolare il rimborso.

Art. 36 Valore aggiunto lordo

L’articolo 43 OEn stabilisce che il valore aggiunto lordo deve essere determinato sulla base del conto annuale dell’impresa soggetta all’obbligo di tenuta della contabilità e di presentazione dei conti conformemente all’articolo 957 capoverso 1 CO. Qualora le imprese siano tenute a allestire una chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta, il valore aggiunto lordo deve essere calcolato sulla base di tale chiusura contabile. All’allegato 5 OEn figura una tabella riassuntiva per il calcolo concreto del valore aggiunto lordo.

Art. 37 Costi dell’elettricità, quantità di elettricità e costi della riserva di energia elettrica

Il capoverso 1 stabilisce esplicitamente che i costi dell’elettricità, la quantità di elettricità acquistata e i costi per la riserva di energia elettrica nell’anno contabile in esame devono essere determinati sulla base di giustificativi contabili.

Il capoverso 2 precisa la definizione dei costi dell’elettricità, che devono corrispondere ai costi fatturati al consumatore finale da un’azienda di fornitura di energia elettrica o da un altro terzo. In tal modo si chiarisce che i costi sostenuti per la produzione autonoma di energia elettrica non sono considerati costi dell’elettricità ai sensi della presente disposizione. L’elettricità prodotta autonomamente non è gravata