Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine

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alle decisioni dell’UFE. La società nazionale di rete conferma poi all’UFE l’avvenuto versamento (cpv. 3).

Art. 40 Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente

Capoverso 1: Si rimanda al rapporto esplicativo in merito all’articolo 48 capoverso 2 OEn.

Il capoverso 2 stabilisce che i rimborsi vanno restituiti alla società nazionale di rete. Analogamente all’articolo 32 capoverso 2, l’UFE non può esigere interessi sulla restituzione dei rimborsi.

Art. 41 Coinvolgimento di terzi

L’articolo 49 OEn stabilisce che l’UFE può incaricare organizzazioni o imprese private idonee di svolgere compiti nell’ambito della procedura per il rimborso dei costi della riserva di energia elettrica. I consumatori finali sono tenuti a collaborare con il terzo incaricato.

Art. 42 Obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione

Questo articolo è ripreso dalla OREI e disciplina la compensazione delle emissioni di CO2: i gestori devono aderire al SSQE oppure devono consegnare attestati nazionali o internazionali corrispondenti alle emissioni di CO2 causate. L’obbligo di compensazione per le centrali elettriche di riserva è disciplinato dalla legge sul CO2.

Art. 43 Funzionamento della riserva termica senza emissioni supplementari di CO2 fossile

La disposizione rende operativo il requisito legale di cui all’articolo 8s capoverso 2 LAEl relativo all’utilizzo preferenziale di «combustibili a bilancio neutro di CO2». La formulazione obbliga la società nazionale di rete a contrattare attivamente, strutturando i bandi pubblici in modo che le opzioni che non causano emissioni supplementari di CO2 fossile abbiano effettivamente l’opportunità di essere realizzate, a condizione di essere economicamente sostenibili.

In senso stretto, la locuzione «combustibili a bilancio neutro di CO2» che figura nell’articolo 8s capoverso 2 LAEl non è esatta, in quanto un prodotto presenta un bilancio neutro di CO2 solo se, considerato l’intero suo ciclo di vita, non si registra alcun aumento netto di CO2 nell’atmosfera. Per questa ragione nel disciplinamento qui proposto la locuzione non è più utilizzata. L’articolo 43 capoverso 2 stabilisce che per il funzionamento della riserva termica sono ammessi combustibili rinnovabili e combustibili le cui emissioni dirette di CO2 (scope 1) sono compensate da emissioni negative. Ciò è in linea con l’intenzione espressa nell’articolo 8s capoverso 2 LAEl, secondo il quale la gestione della riserva termica non deve causare emissioni di CO2 supplementari.

Art. 44 Rimunerazione della tassa sul CO2

L’articolo 20 capoverso 6 OREI è ripreso invariato. Le rimunerazioni sono concesse una sola volta. Qualora la tassa sul CO2 sia già stata rimborsata, in tutto o in parte, nell’ambito della legislazione sul CO2, tale quota non viene rimunerata nuovamente. Ciò vale anche per i rimborsi dell’imposta sugli oli minerali secondo la legislazione in materia.

Art. 45 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie garantiscono che il passaggio dalla OREI al nuovo regime previsto dalla LAEl per la riserva di energia elettrica avvenga in modo ordinato. Le centrali di riserva esistenti e i gruppi elettrogeni di emergenza sono stati acquisiti e messi sotto contratto dalla Confederazione. Dopo l’entrata in vigore della LAEl rivista, la gestione operativa della riserva di energia elettrica sarà compito della società nazionale di rete.

Poiché la revisione della LAEl non entrerà in vigore prima della metà del 2027, le trattative contrattuali per le nuove centrali di riserva si svolgono ancora sulla base della OREI. L’UFE conduce trattative dirette, in quanto i precedenti bandi pubblici avevano portato a offerte economicamente non sostenibili.