Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine
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Art. 6 Ripartizione tra diverse centrali idroelettriche ad accumulazione e accordi sul mantenimento di energia in riserva
La presente disposizione disciplina i criteri di ripartizione, l’obbligo di ottenere l’autorizzazione dalla El-Com e gli accordi tra i gestori. Essa riprende, con una modifica, l’articolo 4 OREI.
Capoverso 1: Sovente i gestori o i titolari di quote di centrali partecipate soggetti all’obbligo di partecipazione dispongono contemporaneamente di più centrali idroelettriche ad accumulazione che rientrano nella riserva di energia idroelettrica obbligatoria. La legge consente loro di decidere di moto proprio come ripartire tra i propri bacini di accumulazione la riserva che sono tenuti a costituire (cfr. art. 8f cpv. 2 LAEl). Nel caso delle centrali partecipate, ciò significa anche la ripartizione all’interno dello stesso bacino di accumulazione. Secondo l’articolo 8 capoverso 2, i partecipanti alla riserva di energia idroelettrica possono adempiere al loro obbligo anche con bacini di accumulazione con una capacità inferiore a 10 GWh. Tuttavia, questi devono essere idonei a svolgere tale funzione, ciò che vale solo per pochi bacini in tutto il Paese. In caso di controversie, la decisione spetta alla ElCom. Il Consiglio federale pone dei limiti a questa libertà di fondo, sulla base dell’articolo 8f capoverso 3 lettera a LAEl. In primo luogo, è necessario evitare che la riserva – per l’intera riserva idroelettrica e per ciascun partecipante – sia ripartita in modo eccessivamente unilaterale su pochi bacini, poiché ciò comprometterebbe la disponibilità ottimale in caso di prelievo. Finora la ElCom ha già fissato valori di riferimento per la ripartizione, ad esempio imponendo una quantità massima per ogni complesso di centrali idroelettriche collegate tra loro da un sistema idraulico. Queste (o analoghe) disposizioni continueranno a essere necessarie per limitare la libertà di fondo lasciata ai gestori.
Capoverso 2: Come previsto dall’articolo 8f capoverso 2 secondo periodo LAEl, i partecipanti alla riserva di energia idroelettrica possono stipulare accordi tra loro in merito alla gestione della riserva. L’ordinanza chiarisce che anche nel caso un partecipante si accordi con un altro, il primo rimane comunque responsabile nei confronti della ElCom per il corretto adempimento degli obblighi che gli incombono in relazione alla costituzione della riserva. In caso di violazione di tali obblighi, egli deve attendersi eventuali interventi da parte della ElCom e mettere in conto sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 8t LAEl.
Capoverso 3: La possibilità di accordarsi con un altro partecipante, incaricandolo di adempiere in propria vece all’obbligo di costituire una riserva idroelettrica, non implica però che i partecipanti possano spostare altrove e in qualsiasi momento la quantità che sono tenuti a mantenere in riserva. Per garantire il funzionamento della riserva idroelettrica è necessario introdurre limitazioni, il cui rispetto è garantito dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione. La presente disposizione stabilisce che i partecipanti alla riserva di energia idroelettrica devono sottoporre alla ElCom, per autorizzazione, le ripartizioni previste e gli eventuali accordi. In linea di principio, la ElCom li autorizza. Un rifiuto da parte sua sarebbe opportuno solo se quanto previsto finirebbe per compromettere il corretto funzionamento della riserva idroelettrica, ad esempio se non rispettasse i valori di riferimento concernenti la ripartizione dell’energia o la potenza minima installata (cfr. ElCom, «Valori di riferimento per la costituzione di una riserva idroelettrica nell’anno idrologico 2025/2026», n. 3.5 e 3.6).
Art. 7 Accordo sulla partecipazione alla riserva di energia idroelettrica
La disposizione relativa all’accordo sulla partecipazione alla riserva idroelettrica riprende sostanzialmente l’articolo 5 OREI. L’obbligo per la società nazionale di rete di stipulare un accordo con i partecipanti alla riserva si fonda ora sull’articolo 8n capoverso 1 LAEl e, quindi, sulla legge stessa. Nonostante la riserva sia annuale, rimane possibile stipulare accordi pluriennali, in modo da tener conto del fatto che i rapporti di proprietà e di partecipazione dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili nel tempo, con pochi o rari cambiamenti.
Capoverso 2: Anche in questo modello, fondato su un obbligo di partecipazione, è necessario prevedere la stipula di accordi, poiché con i partecipanti alla riserva occorre regolare numerosi dettagli operativi e tecnici. Mentre per la maggior parte degli aspetti i dettagli sono stabiliti direttamente nell’accordo, per