Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine
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L’utilizzazione propria è consentita solo in situazioni eccezionali, ovvero in caso di interruzioni della rete o di grave penuria. In tali circostanze, la priorità è data al mantenimento delle funzioni operative critiche. Nel caso degli impianti di cogenerazione, per utilizzazione propria si intende solo la produzione di energia elettrica e non lo sfruttamento per ottenere calore. Poiché durante l’utilizzazione propria l’impianto non è disponibile per la riserva, il corrispettivo viene ridotto in proporzione. Ciò garantisce che venga rimunerata solo l’effettiva disponibilità.
Le prestazioni di servizio relative al sistema possono essere fornite a condizione di non compromettere la funzione primaria per la riserva di energia elettrica. La società nazionale di rete verifica caso per caso se la fornitura di queste prestazioni è compatibile con la disponibilità immediata a un prelievo. Per le prestazioni di servizio relative al sistema non è prevista alcuna riduzione del corrispettivo, in quanto l’impianto rimane a disposizione per la riserva. Per la riserva nel consumo non è necessaria una disposizione di questo tipo, in quanto i partecipanti hanno la possibilità di essere attivi in generale sul mercato dell’energia elettrica.
Art. 15 Rimunerazione dei costi per il riequipaggiamento di gruppi elettrogeni di emergenza
Questa disposizione concretizza la facoltà sancita dall’articolo 8m LAEl. Rimunerare i riequipaggiamenti serve a garantire la capacità necessaria, per la riserva termica, di gruppi elettrogeni di emergenza conformi alle norme ambientali.
La rimunerazione dei riequipaggiamenti è subordinata al soddisfacimento di due condizioni cumulative: l’intervento deve essere necessario dal punto di vista ambientale e deve consentire di raggiungere le dimensioni auspicate della riserva. In questo modo si evita di rimunerare il riequipaggiamento di impianti già sufficientemente conformi. Questa sussidiarietà garantisce un impiego efficiente delle risorse.
Gli interventi di riequipaggiamento che possono essere rimunerati comprendono in primo luogo il montaggio di catalizzatori SCR (per ridurre le emissioni di ossidi di azoto) e di filtri antiparticolato. Queste tecnologie si sono dimostrate efficaci per adeguare i gruppi elettrogeni di emergenza già disponibili ai valori limite di emissione richiesti per motori a combustione stazionari. L’apertura operata dal capoverso 2 lettera c permette di rimunerare anche altre misure tecnicamente necessarie.
La durata minima dell’obbligo di partecipazione, pari a cinque anni, è sancita dall’articolo 2 capoverso 1 lettera c. Essa garantisce che gli investimenti finanziati con fondi pubblici contribuiscano a lungo termine alla sicurezza dell’approvvigionamento.
Art. 16 Accordo sulla partecipazione alla riserva termica
Capoverso 1: Oltre alle disposizioni della ORiEl e ai valori di riferimento stabiliti dalla ElCom, la base per le attività dei partecipanti alla riserva termica è costituita principalmente dall’accordo concluso da ognuno di essi con la società nazionale di rete. Gli accordi devono essere uniformi. Tuttavia, considerata la diversità degli impianti (centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza, impianti di cogenerazione), potranno rendersi necessarie delle deroghe.
Capoverso 2: Nel caso di gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione con una potenza inferiore a 30 MW, la società nazionale di rete non stipula l’accordo con i singoli gestori degli impianti, ma con l’aggregatore. Ciò corrisponde al requisito posto dall’articolo 15 capoverso 1 per quanto riguarda la partecipazione alla riserva termica.
Capoverso 3: La disposizione elenca i contenuti essenziali dell’accordo. Questo elenco rende necessarie numerose regolamentazioni. Ciò significa, ad esempio, che per quanto riguarda la durata e il periodo di disponibilità (lett. b e c) occorre regolamentare anche il corrispondente fabbisogno di vettore energetico e che, nella regolamentazione relativa ai test di operatività (lett. e), occorre tenere conto del tipo di impianto e delle sue specificità. La lettera g richiede esplicitamente una disposizione relativa alla quantità minima del vettore energetico utilizzato nell’impianto che va mantenuto in riserva. La lettera h garantisce che nell’accordo siano stabiliti gli obblighi di informazione e notifica nei confronti dell’organo di