Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine

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un’azienda immette nella riserva (quantità di elettricità riducibile) è calcolata sulla base del suo consumo abituale (consumo di riferimento) meno il consumo garantito (v. figura sopra). Se, ad esempio, un’azienda è disposta a non attingere alcuna energia elettrica dalla rete in caso di prelievo (potenza garantita = 0), parteciperà alla riserva con il suo intero consumo abituale. Per evitare incentivi distorti, può essere opportuno sottoporre a ponderazione il consumo di riferimento (si veda quanto spiegato in merito all’art. 17). Va inoltre osservato che un consumo di elettricità ridotto a seguito di un prelievo dalla riserva contribuisce al rispetto di un eventuale contingentamento ai sensi della LAP, poiché tale prelievo non è rilevante per calcolare il contingente (a tal fine si utilizza come base di calcolo il consumo di energia elettrica dello stesso mese durante l’anno precedente; cfr. scheda informativa del DEFR sulle misure in caso di penuria di energia elettrica). Non è tuttavia consentito rivendere, nel quadro degli scambi di contingenti, un superamento del contingentamento derivante da un prelievo dalla riserva, poiché ciò annullerebbe l’effetto della riserva stessa.

Il prezzo per il mantenimento di una riserva è determinato nel bando pubblico (in fr. per MWh). Moltiplicando tale prezzo per la quantità di elettricità riducibile (in MWh) si ottiene il corrispettivo che un’azienda riceve per la partecipazione alla riserva.

Art. 19 Prezzi di mercato rilevanti per il prelievo

Sul cosiddetto mercato day-ahead della borsa europea EPEX SPOT per lo scambio dell’energia elettrica, ogni giorno alle ore 11 sono messi all’asta i blocchi orari per il giorno successivo per l’area di mercato Svizzera. Se il prezzo di mercato risultante in un determinato blocco orario supera la soglia di prezzo stabilita nel contratto tra il consumatore finale e il fornitore, durante quell’ora il consumatore finale può prelevare dalla rete la potenza garantita, ma non di più. Se in futuro la borsa svizzera dovesse passare a blocchi di negoziazione di un quarto d’ora, saranno questi i prezzi ai quali riferirsi per stabilire se la soglia di prezzo è superata.

Art. 20 Divieto di compensare la riduzione del consumo

La riserva nel consumo ottiene l’effetto perseguito solo se un prelievo comporta effettivamente una riduzione del consumo di energia elettrica. Il capoverso 1 stabilisce pertanto che, in caso di prelievo, non è consentito compensare in un altro punto la limitazione di quanto è possibile attingere dalla rete. Stabilendo criteri di partecipazione adeguati, la ElCom cerca di escludere a priori un comportamento di questo tipo (ad es. obbligando a rendere pubblici eventuali contratti di copertura). Se, nonostante tutto, in caso di prelievo il consumo di energia elettrica dei punti di misurazione partecipanti è stato compensato altrove (in punti di misurazione che non partecipano alla riserva), si applicano le sanzioni amministrative e le multe previste rispettivamente dagli articoli 8t e 29 LAEl.

Il capoverso 2 stabilisce che i gruppi elettrogeni di emergenza o gli impianti di cogenerazione che partecipano alla riserva termica non possono partecipare anche alla riserva nel consumo.

Art. 21 Ordine di prelievo

Questa disposizione riprende con lievi modifiche l’articolo 17 OREI.

I requisiti e i criteri da considerare per il prelievo dalla riserva devono essere distinti dai criteri che, secondo l’articolo 8b capoverso 3 LAEl, vanno applicati nella configurazione della riserva. Nel caso dell’ordine di prelievo, si tratta quindi della sequenza che va rispettata, mentre nel caso dei criteri di configurazione, si tratta dei requisiti relativi alla costituzione della riserva.

Il prelievo dei singoli elementi costitutivi della riserva è un’operazione impegnativa. A seconda della situazione e della problematica che si presenta, occorre adottare un coordinamento e stabilire priorità ragionevoli tra i diversi elementi costitutivi. Definire a livello di ordinanza le disposizioni dettagliate necessarie a tal fine non sarebbe opportuno. Spetta alla ElCom determinarle nel quadro di un ordine di prelievo, sulla base delle presenti disposizioni. Come nel caso dei valori di riferimento da determinare sulla base degli articoli 4, 9 e 17, nel caso dei requisiti e dei criteri per il prelievo non si tratta né di una norma di legge né di una decisione amministrativa. Si tratta piuttosto di una tappa di concretizzazione