Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine

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(art. 28 cpv. 2). Se lo smantellamento dura di più, i costi sostenuti in seguito sono rimborsati solo se il gestore dimostra di aver fatto tutto il possibile per completare i lavori entro il termine previsto. Se il ricavo netto derivante dalla vendita delle parti di impianto supera i costi di smantellamento, il gestore è tenuto a versare l’eccedenza alla società nazionale di rete (art. 28 cpv. 4).

Qualora la centrale, dopo aver partecipato alla riserva di energia elettrica, continui a operare sul mercato come centrale ordinaria, il gestore deve rimborsare una parte adeguata dei corrispettivi ricevuti per la costruzione (art. 8j cpv. 2 LAEl). In questo modo si evita di offrire vantaggi competitivi ingiustificati nel mercato libero dell’energia elettrica, che porterebbero ad alterare involontariamente la concorrenza. La «quota adeguata dei corrispettivi» corrisponde al valore residuo dell’impianto e quindi al valore di mercato dell’impianto o delle sue parti al momento in cui cessa di far parte della riserva.

Costi e rimborso dei costi legati alla riserva di energia elettrica

Secondo l’articolo 14b LAEl, il consumatore finale che partecipa alla riserva nel consumo può ottenere, a determinate condizioni, il rimborso dei costi legati alla riserva di energia elettrica. Le disposizioni della ORiEl relative al rimborso di questi costi si allineano sulle disposizioni relative al rimborso del supplemento di rete (art. 37 segg. OEn14). Se ne allontanano solo laddove è necessaria una regolamentazione specifica. L’obiettivo è ridurre al minimo gli oneri supplementari per i partecipanti alla riserva nel consumo, seguendo la procedura di rimborso del supplemento di rete, che già conoscono.

Trasferimento dei contratti esistenti alla riserva termica

Al momento dell’entrata in vigore della LAEl riveduta e della ORiEl, la riserva di energia elettrica si troverà in una fase di transizione, poiché le centrali di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza esistenti sono stati acquisiti e messi sotto contratto dalla Confederazione. A medio termine, i contratti attualmente in corso per la riserva termica andranno trasferiti alla società nazionale di rete che, una volta entrata in vigore la LAEl riveduta, sarà responsabile per la gestione operativa della riserva di energia elettrica. Fino al trasferimento dei contratti alla società nazionale di rete, la Confederazione rimane il partner contrattuale dei fornitori di impianti destinati alla riserva di energia elettrica. Le fatture sono pagate dall’UFE. L’UFE fattura questi costi alla società nazionale di rete. La Confederazione ottiene i crediti necessari a tal fine e recupera le spese attraverso le fatture alla società nazionale di rete. Quest’ultima finanzia i pagamenti attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. In questo modo, le operazioni in questione non hanno alcun impatto sul bilancio della Confederazione.

Emissioni di CO2

La LAEl stabilisce requisiti per la compensazione delle emissioni di CO2 originate dagli impianti della riserva termica di energia elettrica. In merito, nella ORiEl figurano disposizioni sull’obbligo di compensare le emissioni di CO2 e sul funzionamento della riserva termica senza emissioni supplementari di CO2 fossile.

La revisione dell’ordinanza sul CO2 riguarda l’indennizzo dei gestori di impianti bicombustibili nel sistema di scambio delle quote di emissioni (SSQE) qualora questi siano obbligati a cambiare combustibile (art. 19b della legge sul CO2). Il nuovo articolo 46c dell’ordinanza sul CO2 disciplina il rimborso degli eventuali costi supplementari causati dal cambio di combustibile (di norma olio da riscaldamento al posto di gas naturale). Se il cambio di combustibile causa un aumento delle emissioni di gas serra, i costi supplementari legati alla consegna dei diritti di emissione necessari sono rimborsati, a determinate condizioni. Inoltre, l’introduzione di un nuovo regime di compensazione per gli impianti di cogenerazione riguardo alle emissioni di CO2 causate dalla produzione di energia elettrica (art. 32a della legge sul CO2)

14 RS 730.01