Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine
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straordinarie, mantenere i costi macroeconomici di acquisizione e gestione al livello più basso possibile, ridurre al minimo le conseguenze nocive per l’ambiente e il clima e configurare la riserva nel modo più idoneo a permettere il raggiungimento dello scopo perseguito La maggior parte di questi criteri è direttamente applicabile dalla legge e non richiede ulteriori disposizioni a livello di ordinanza. Per quanto riguarda l’efficacia, l’articolo 9 capoverso 2 ORiEl precisa che essa va intesa come una disponibilità e una flessibilità elevate per quanto riguarda il prelievo. Inoltre, nel configurare la riserva, la ElCom deve fare in modo che i diversi elementi che la costituiscono siano sfruttati in modo ottimale, in funzione dei loro punti di forza specifici.
Coordinamento con le misure previste dalla legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP)
Secondo quanto previsto dall’ordinanza del 20 dicembre 2024 sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF), l’organizzazione di crisi della Confederazione è composta da uno stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS), uno stato maggiore di crisi operativo (SMCOp) e l’organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC). Mentre il primo è formato, in caso di crisi, dal Consiglio federale e il secondo dal dipartimento competente, la terza è un’organizzazione permanente dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), il cui compito è sostenere gli Uffici federali competenti nella preparazione alle crisi e nella loro gestione.
In caso di situazioni critiche sul fronte dell’approvvigionamento elettrico, conformemente all’articolo 8r LAEl il Consiglio federale coordina le interazioni tra la riserva di energia elettrica e le misure per l’approvvigionamento economico del Paese (AEP). A livello politico è attivato un comitato direttivo sotto l’egida del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DA-TEC) e del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), mentre a livello strategico un gruppo direttivo interdipartimentale per l’energia, guidato dall’UFE, garantisce lo scambio di informazioni, tiene sotto costante controllo la situazione sul fronte dell’approvvigionamento energetico e coordina le eventuali misure. Nel gruppo direttivo sono rappresentati gli attori principali quali servizi dell’Amministrazione federale e dei Cantoni, associazioni di categoria e grandi aziende del settore energetico. In questo modo, tutte le informazioni rilevanti confluiscono verso un solo organismo e le necessità di intervento possono essere individuate tempestivamente.
A supporto del gruppo direttivo, la ElCom riunisce uno stato maggiore di esperti per la sicurezza dell’approvvigionamento. Questo valuta l’andamento della situazione sul fronte dell’approvvigionamento elettrico e fornisce le basi tecniche per decidere gli interventi necessari. La direzione è affidata alla ElCom e vi sono rappresentati anche la società nazionale di rete, l’UFE e l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE). Lo stato maggiore permette di individuare tempestivamente i rischi, delineare scenari e opzioni d’intervento e preparare le basi decisionali. Uno strumento essenziale per valutare la situazione dell’approvvigionamento è il monitoraggio periodico che, sulla base della OOSE, la società nazionale di rete mette a disposizione dell’AEP.
Se si delinea una situazione di penuria energetica, il Consiglio federale coordina le interazioni tra la riserva di energia elettrica e le misure per l’AEP (art. 8r LAEl). Competente per l’AEP è il DEFR. È determinante adottare un approccio integrato: la riserva è un elemento dell’intero dispositivo, che può comprendere anche misure di gestione quali divieti e restrizioni dell’impiego di energia elettrica, contingentamenti e altri interventi ai sensi della legge federale del 17 giugno 201611 sull’approvvigionamento economico del Paese (legge sull’approvvigionamento del Paese, LAP). Non è possibile stabilire in anticipo l’ordine e l’interazione delle misure; spetterà al Consiglio federale decidere in merito, di fronte alla situazione concreta di penuria.
11 RS 531