Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine
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effettuati direttamente dalla divisione a sé stante che, nella società nazionale di rete, si occupa della riserva di energia elettrica.
Capoverso 2: La Confederazione stipula direttamente contratti di notevole entità con i partecipanti alla riserva. Ciò riguarda in particolare le cinque nuove centrali di riserva con una potenza complessiva di 583 MW, i cui contratti, della durata di 15 anni, saranno stipulati nella prima metà del 2026 in base all’attuale OREI. I gestori effettuano investimenti per centinaia di milioni, ciò che richiede da parte della Confederazione, in qualità di firmataria del contratto, garanzie a lungo termine. A ciò si aggiungono i contratti transitori previsti dall’attuale OREI. In tutti questi casi, l’UFE esegue i pagamenti e fattura questi costi alla società nazionale di rete. I costi sono costi imputabili alla riserva di energia elettrica ai sensi dell’articolo 15a capoverso 1 lettera b LAEl e vengono rifinanziati tramite il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. A medio termine, i contratti stipulati dalla Confederazione saranno trasferiti alla società nazionale di rete, responsabile di costituire la riserva termica e di effettuare i prelievi. Una volta trasferiti i contratti, i pagamenti saranno effettuati direttamente dalla società nazionale di rete e non più dall’UFE.
Capoverso 3: Se, sulla base dell’articolo 8c capoverso 6 LAEl, il DATEC obbliga i gestori a partecipare alla riserva termica, non si instaura un classico rapporto contrattuale, bensì un obbligo imposto dallo Stato. In questo caso il DATEC fissa il corrispettivo conformemente all’articolo 8e capoverso 2 LAEl. L’esecuzione dei pagamenti è affidata alla società nazionale di rete, al fine di garantire un’elaborazione uniforme e di utilizzare l’infrastruttura di pagamento esistente. I gestori obbligati a partecipare ricevono quindi i loro corrispettivi allo stesso modo dei gestori che partecipano volontariamente.
Art. 28 Rimborso in caso di smantellamento
Capoverso 1: Se una centrale costruita per partecipare alla riserva di energia elettrica non viene più utilizzata, deve essere smantellata in modo da non lasciare rovine, ossia ripristinando la situazione precedente. Lo smantellamento non riguarda solo l’impianto stesso, ma anche gli impianti ausiliari quali depositi di carburante, edifici adibiti a uffici o stazioni di trasformazione. In vista di un obbligo di smantellamento, possono sorgere incertezze in particolare per quanto riguarda la delimitazione tra centrale elettrica e rete elettrica. In caso di controversie sull’entità dello smantellamento, il DATEC decide dopo aver sentito la società nazionale di rete, la ElCom e il gestore.
Capoverso 2: I gestori ricevono dalla società nazionale di rete il rimborso dei costi di smantellamento in aggiunta al corrispettivo per la partecipazione alla riserva termica (art. 8j cpv. 1 LAEl). È il DATEC a stabilire l’ammontare del rimborso (art. 8j cpv. 3 LAEl). Il rimborso avviene se lo smantellamento è effettuato rapidamente e a costi ragionevoli. Lo smantellamento è considerato rapido se è portato a termine entro due anni. È responsabilità del gestore ottenere il rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie e completare i lavori entro i termini previsti. Anche la vendita delle parti di impianto deve avvenire entro due anni. Se lo smantellamento richiede più di due anni, i costi sostenuti successivamente saranno rimborsati solo se il gestore dimostra di aver fatto tutto il possibile per garantire lo smantellamento entro il termine stabilito.
Capoverso 3: Le domande sono esaminate in primo luogo in base al criterio della ragionevolezza dei costi. Sono computabili come costi di smantellamento solo i costi immediati effettivamente sostenuti e necessari per un’esecuzione dei lavori rapida e appropriata. Dai costi effettivamente sostenuti è detratto il valore di mercato delle parti dell’impianto al momento in cui cessa la partecipazione alla riserva di energia elettrica. Il valore di mercato corrisponde al valore residuo dell’impianto. In questo modo si evita di offrire vantaggi competitivi ingiustificati nel mercato libero dell’energia elettrica, che porterebbero ad alterare involontariamente la concorrenza. Il valore residuo è dato da quanto si può ottenere sul mercato vendendo l’impianto o sue singole parti. Quando esamina la domanda, il DATEC deve verificare sia i costi di smantellamento sia il ricavo netto derivante dalla vendita di parti dell’impianto. In particolare, deve accertare se il prezzo di vendita ottenuto corrisponde al valore di mercato realizzabile. Deve inoltre verificare i costi dedotti dal calcolo del ricavo netto. Se il DATEC non è in grado di condurre questo esame, deve ricorrere a un perito.