Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine
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Allegato 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Cifra I
Con l’entrata in vigore della modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (Riserva di energia elettrica) e dell’ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica (ORiEl) viene posta una nuova base giuridica per la riserva di energia elettrica. Di conseguenza, la OREI perde la sua rilevanza e può essere abrogata.
Cifra II
Cifra 1 Ordinanza sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvi-
gionamento economico del Paese (OOSE)
Ingresso
Con la modifica della LAEl «Riserva di energia elettrica» del 20 giugno 2025, l’articolo 8c capoversi 1 e 2 è diventato l’articolo 8u capoversi 1 e 2 LAEl. Di conseguenza, è necessario adeguare l’ingresso della OOSE.
Art. 1b cpv. 4bis
Oltre alla ElCom, anche l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (prevenzione dei pericoli, modellizzazione dei deflussi) e l’UFE (alta vigilanza sugli impianti di accumulazione, statistiche energetiche e statistiche idroelettriche) necessitano, per adempiere ai propri compiti legali, di dati specifici relativi ai bacini di accumulazione, in particolare quelli concernenti il livello, il deflusso e l’afflusso. Ora l’ordinanza è completata con questi scopi. Ora l’ordinanza è completata con questi scopi. Di conseguenza, la società nazionale di rete, d’intesa con l’AEP, potrà trasmettere i dati non aggregati o non anonimizzati anche ai servizi qui elencati.
L’UFAM ha bisogno di questi dati per migliorare le previsioni relative ai livelli e ai deflussi e per la gestione dei grandi laghi naturali in situazioni eccezionali (piene, scioglimento delle nevi e così via). A tal fine si basa sull’articolo 29 capoverso 2 della legge federale del 22 dicembre 191620 sull’utilizzazione delle forze idriche (legge sulle forze idriche, LUFI).
L’UFE ha bisogno dei dati nell’ambito dell’alta vigilanza che esercita sugli impianti di accumulazione, come base per ordinare misure secondo l’articolo 32 dell’ordinanza del 23 novembre 202221 sugli impianti di accumulazione (OImA). Inoltre, i dati servono alla compilazione di statistiche pubbliche ai sensi della legge del 9 ottobre 199222 sulla statistica federale (LStat). L’UFE elabora statistiche sui livelli di riempimento dei bacini di accumulazione nel quadro della statistica per l’elettricità (all. 1 n. 03.02 dell’ordinanza del 30 aprile 202523 sulla statistica federale, OStat) e della statistica degli impianti idroelettrici (all. 1 n. 03.01 OStat).
La ElCom e l’UFAM ricevono già oggi i dati settimanali relativi ai livelli dei bacini di accumulazione dall’UFE che, sulla base della LStat, raccoglie i dati corrispondenti direttamente presso i gestori delle centrali elettriche e, con il loro consenso, li trasmette ai servizi menzionati. Con l’introduzione nella OOSE della base per raccogliere i dati allo scopo di monitorare la sicurezza dell’approvvigionamento, l’UFE rinuncia a una raccolta separata dei dati per le statistiche energetiche e otterrà i dati dalla società nazionale di rete. Di conseguenza, cesserà a sua volta di fornire dati a terzi.
20RS 721.80
21 RS 721.101.1
22RS 431.01