Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine

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Art. 4a cpv. 2

Nella LAEl rivista, il termine «riserva di energia» è sostituito con «riserva di energia elettrica» e la relativa imputazione dei costi è ora disciplinata dall’articolo 15a anziché dall’articolo 15. Queste modifiche sono recepite nell’OOSE. Inoltre, nella LAEl viene adeguata la struttura secondo la quale i diversi elementi di costo della rete di trasmissione devono essere indicati nella fattura al consumatore finale. In particolare, è stata introdotta una nuova voce collettiva che raggruppa le voci di costo minori (art. 12 cpv. 2 lett. g LAEl). I costi relativi al monitoraggio e alle altre misure necessarie ai sensi della LAP per garantire l’approvvigionamento elettrico sono ora assegnati a questa voce collettiva.

Cifra 2 Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Art. 41 capoversi 1tere 3

Poiché la ORiEl sostituisce la OREI, i riferimenti a quest’ultima vengono modificati. Inoltre, il concetto di centrale elettrica di riserva è ora definito dall’articolo 8c capoverso 3 lettera a numero 1 LAEl in modo da rendere superflue ulteriori precisazioni in merito alla partecipazione al SSQE. Per il resto i capoversi rimangono invariati.

Art. 46c Rimborso dei costi supplementari per l’obbligo di utilizzare un determinato vettore energetico

L’articolo 46c disciplina il rimborso degli eventuali costi supplementari sostenuti dai gestori di impianti bicombustibili qualora siano obbligati, in base alla legge federale del 17 giugno 201624 sull’approvvigionamento economico del Paese (legge sull’approvvigionamento del Paese, LAP), a utilizzare un determinato vettore energetico, di norma olio da riscaldamento anziché gas naturale. Se il cambio di combustibile causa un aumento delle emissioni di gas serra, i costi supplementari legati alla consegna dei diritti di emissione necessari sono rimborsati, a determinate condizioni.

L’articolo 19b della legge sul CO2 pone come condizione «un importante pregiudizio non ragionevolmente esigibile». Tale pregiudizio si verifica quando i diritti di emissione assegnati gratuitamente per il relativo anno non sono sufficienti a compensare le emissioni supplementari e i costi sostenuti per l’acquisto dei diritti di emissione supplementari superano di oltre il 10 per cento i costi di esercizio senza cambiamento di combustibile come scenario di riferimento (cpv. 1 lett. a). Si considera che un pregiudizio finanziario derivante da un aumento dei costi inferiore al 10 per cento sia esigibile. Lo scenario comprende anche i costi dei vettori energetici, poiché l’esperienza maturata in passato in caso di penuria di gas naturale ha dimostrato che il passaggio all’olio da riscaldamento può essere redditizio e non comportare svantaggi finanziari. Si ha «un importante pregiudizio non ragionevolmente esigibile» solo se anche impianti comparabili di un’azienda economicamente sana dello stesso settore non sono in grado di sostenere i costi supplementari e non realizzano alcun utile d’esercizio, per cui l’attività dell’impianto non è garantita a medio termine. In questo modo si evita di rimborsare costi per impianti che non sono gestiti bene (lett. b).

In caso di penuria, l’UFAM pubblica, in base all’articolo 19b capoverso 2 della legge sul CO2, il prezzo medio dei diritti di emissione sul mercato secondario dell’Unione europea. Il prezzo è calcolato per anno civile secondo la durata dell’obbligo di cambiare il combustibile. Il prezzo pubblicato deve essere utilizzato indipendentemente dagli effettivi costi individuali sostenuti dal gestore (cpv. 2).

Per ottenere il rimborso dei costi supplementari, è necessario presentare una domanda all’UFAM insieme al rapporto di monitoraggio SSQE entro il 31 marzo dell’anno successivo (cpv. 3). Il rimborso avviene per anno civile. La richiesta deve indicare il tipo di vettore energetico utilizzato (di norma olio da riscaldamento extra leggero), i costi (giustificativi contabili) e la quantità che il gestore è stato tenuto a utilizzare nel corso dell’anno precedente (lett. a). Per quanto riguarda l’attività senza cambiamento di

24 RS 531