Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine
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combustibile, quale scenario di riferimento sono necessari il tipo di combustibile sostituito (di norma gas naturale), i costi e la quantità (lett. b) nonché la durata del cambiamento ordinato (lett. c). Inoltre, è necessario indicare la quantità di emissioni di gas serra supplementari (lett. d) e la quantità di diritti di emissione che devono essere acquisiti (lett. e). Questi dati permettono di calcolare i costi supplementari rispetto all’attività senza cambiamento di combustibile, che rappresenta lo scenario di riferimento, e di indicarli nella domanda (lett. f). Per determinare se il pregiudizio finanziario è importante e non ragionevolmente esigibile, è necessario presentare il bilancio e dimostrare se nell’anno precedente l’impianto ha realizzato un utile d’esercizio (lett. g). Inoltre, devono essere trasmesse all’UFAM le informazioni necessarie per il pagamento, ad esempio le coordinate bancarie (lett. h).
L’UFAM verifica che siano rispettate le condizioni e, in base ai risultati di questa analisi, rimborsa al gestore i costi per l’acquisto dei diritti di emissione supplementari, nella misura dei prezzi medi pubblicati. Il rimborso avviene su base annua (cpv. 4). L’UFAM può pubblicare sul suo sito le informazioni riguardanti la quantità di emissioni di gas serra associate al cambiamento di vettore energetico e l’importo del rimborso (cpv. 5).
Art. 98a
Invece di un obbligo di investimento, per il gestore di un impianto di cogenerazione che non partecipa al SSQE e che non ha preso un impegno di riduzione si introduce un obbligo di compensazione. In cambio, ora ai gestori sarà restituita l’intera tassa sul CO2 sui combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica. Ai sensi dell’articolo 32a della legge sul CO2, il gestore ha diritto a tale rimborso a condizione che abbia consegnato nel Registro dello scambio di quote di emissioni gli attestati nazionali o internazionali in misura corrispondente alle emissioni di gas serra causate dall’impiego di combustibili per la produzione di energia elettrica. I requisiti tecnici per gli impianti di cogenerazione rimangono invariati.
Art. 98b cpv. 1 lett. g, cpv. 2 e cpv. 4
L’articolo è modificato per quanto riguarda l’obbligo di compensazione. Poiché non è più necessario fornire indicazioni sulle misure previste, la lettera g è abrogata. L’UFAM verifica ora le condizioni di cui al capoverso 1 e conferma al gestore dell’impianto di cogenerazione la quantità di combustibile che dà diritto al rimborso e l’entità dell’obbligo di compensazione, ossia il numero di attestati nazionali o internazionali che egli può consegnare nel Registro dello scambio di quote di emissioni, nella misura dell’obbligo di compensazione al quale è soggetto (cpv. 2). Poiché il gestore degli impianti di cogenerazione non è più tenuto a implementare misure volte ad aumentare in modo incisivo l’efficienza energetica, il rapporto di monitoraggio non deve più includere una descrizione delle misure e degli investimenti attuati; il capoverso 4 è quindi abrogato. Gli altri contenuti del rapporto di monitoraggio (ad es. la quantità di combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità o le informazioni sull’evoluzione annuale delle emissioni di CO2) sono disciplinati in modo esaustivo al capoverso 1.
Art. 98c cpv. 2
L’articolo 98c è modificato per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, che ora comprende la tassa sul CO2 applicata ai combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica.
Art. 98d
L’articolo relativo all’inadempimento dell’obbligo di investire previsto finora per i gestori di impianti di cogenerazione non è più applicabile e pertanto è abrogato. Per i gestori che hanno presentato la domanda di rimborso prima dell’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza, secondo l’articolo 146ah