Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine
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Tra le situazioni previste, la lettera a menziona il caso di accordi internazionali di solidarietà. Attualmente la Svizzera non ha concluso accordi di solidarietà nel settore dell’energia elettrica che prevedano un obbligo concreto e vincolante in tal senso. Qualora in futuro dovessero essere stipulati accordi di questo tipo, la presente disposizione costituisce la base per ordinare un prelievo anche in assenza di uno squilibrio del mercato. Mentre la OREI attribuiva la competenza di ordinare il prelievo alla società di rete nazionale, ora appare opportuno che tale competenza sia attribuita alla ElCom. Il motivo è che un accordo di solidarietà, in particolare per quanto riguarda i presupposti per attivare i meccanismi che esso comporta, potrebbe contenere termini che richiedono un’interpretazione, nonché valutazioni e apprezzamenti basati su proiezioni. Interpretazioni e valutazioni di questo tipo devono essere demandati all’autorità di regolamentazione.
La lettera b menziona il prelievo da una centrale di riserva allo scopo di alimentare ulteriormente la riserva idroelettrica se, in caso contrario, la riserva idroelettrica con ogni probabilità non fosse sufficiente a garantire l’approvvigionamento elettrico nella seconda parte dell’inverno. È ipotizzabile che nel corso dell’inverno si verifichi una situazione in cui, a causa di cambiamenti nell’approvvigionamento (ad es. una massiccia riduzione delle capacità di importazione di energia elettrica prodotta all’estero) la riserva idroelettrica nelle dimensioni previste non sia sufficiente. Per distorcere il meno possibile il mercato, l’energia supplementare prodotta dalle centrali elettriche non è venduta sul mercato, bensì fornita ai gestori delle centrali idroelettriche ad accumulazione che partecipano alla riserva idroelettrica. L’energia elettrica che sarebbe stata prodotta da una centrale idroelettrica ad accumulazione è quindi sostituita dall’energia elettrica proveniente da una centrale di riserva. L’acqua così «risparmiata» entra a far parte della riserva idroelettrica, che in tal modo aumenta. I criteri per operare questo aumento della riserva idroelettrica vanno interpretati in modo molto restrittivo, altrimenti sarebbero scavalcate misure più adeguate basate sul mercato, ad esempio la riduzione del consumo di elettricità o investimenti nella produzione di elettricità (rinnovabile). Poiché le decisioni in merito alla costituzione della riserva di energia elettrica e alle sue dimensioni competono alla ElCom (art. 8b cpv. 2 primo periodo LAEl), è logico che sia questa a ordinare il prelievo da una centrale di riserva per lo scopo in questione. La ElCom può basarsi sui risultati di analisi a breve termine riguardanti la sicurezza dell’approvvigionamento e anche su criteri quali un livello dei prezzi costantemente elevato sui mercati a termine. Essa stabilisce la procedura da seguire e impartisce le relative istruzioni alla società nazionale di rete.
Secondo la lettera c, la ElCom può ordinare il prelievo dalla riserva di energia idroelettrica e dalla riserva termica per verificare che gli impianti partecipanti siano disponibili e pronti all’impiego. Ciò può avvenire nell’ambito di un test su scala nazionale o riguardante singoli impianti, su iniziativa propria o su richiesta dei gestori. Un test di disponibilità a livello nazionale è stato effettuato con successo nell’ottobre 2023 per quanto riguarda i processi e nel febbraio 2024 per quanto riguarda l’energia19. L’esecuzione di un test di questo tipo è estremamente complessa e esige pianificazione, consultazione e coordinamento da parte delle diverse parti coinvolte. Ad esempio, nel caso di un test riguardante l’energia, occorre stabilire come utilizzare l’energia prodotta. La competenza della ElCom di effettuare tali test, di mettere alla prova singoli impianti o anche di autorizzare un test su richiesta di un gestore è legata alla sua responsabilità per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 22 cpv. 4 LAEl), in particolare per la costituzione della riserva di energia elettrica e le sue dimensioni (art. 8b cpv. 2 LAEl).
Art. 24 Rimunerazione dei costi derivanti dall’obbligo di partecipazione in caso di prelievo
I gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione producono energia elettrica in modo decentralizzato. Affinché l’energia elettrica sia disponibile per la riserva nazionale e i processi dell’economia energetica possano essere gestiti correttamente in caso di prelievo, è necessaria la collaborazione di diverse parti. I gestori delle reti di distribuzione, i gruppi di bilancio e i fornitori di elettricità devono elaborare i dati necessari e metterli a disposizione delle parti interessate (art. 8q cpv. 1 LAEl).
19 Cfr. ElCom, «Winterreserve: Bereitschaftstest 2024», rapporto della ElCom, Berna maggio 2024, disponibile su www.elcom.admin.ch/Publikationen und Veranstaltungen/Berichte zur Versorgungssicherheit/Versorgungssicherheit/ Winterreserve-Bereitschaftstest 2024.