Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine

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più pieni e, di conseguenza, mantenere in riserva quantità di energia anche maggiori è più conveniente. Inoltre, la ElCom deve fornire indicazioni in merito alla ripartizione dell’energia tra più impianti di accumulazione (lett. c), alla potenza installata (lett. d), al prelievo e all’indennizzo dell’energia prelevata (lett. e). Tra gli ulteriori aspetti figurano anche il trattamento delle centrali partecipate (lett. f) e le prestazioni sostitutive che i gestori delle centrali elettriche devono fornire in caso di guasto imprevisto ai propri impianti (lett. g). Infine, la ElCom deve stabilire i requisiti per evitare comportamenti di manipolazione del mercato (lett. h). Tra questi rientra, ad esempio, la ritenzione della potenza delle centrali elettriche sul mercato, al fine di provocare artificialmente un prelievo dalle riserve.

Art. 5 Partecipanti alla riserva di energia idroelettrica e portata dell’obbligo

Questa disposizione relativa ai partecipanti alla riserva di energia idroelettrica e alla portata dell’obbligo riprende in parte l’articolo 3a OREI. La facoltà della ElCom di obbligare in via eccezionale i partecipanti anche a costituire riserve di potenza (finora disciplinata dall’art. 3a cpv. 4 OREI) è ora sancita nella legge (art. 8f cpv. 5 LAEl). In caso di controversia sull’obbligo di partecipazione o sulla sua portata è ovvio che la ElCom può emanare una decisione (come finora disciplinato dall’art. 3a cpv. 5 OREI) e non occorre stabilirlo esplicitamente.

Capoverso 1: Anche l’obbligo di partecipazione è sancito nella legge (art. 8c cpv. 2 LAEl). Tuttavia, è necessario introdurre un’ulteriore precisazione in merito alle centrali partecipate. Ai sensi del capoverso 1 lettera b, tutti i partner, ovvero i titolari di quote, sono tenuti a partecipare. Ciò significa che anche i partner minori (ad es. Comuni) sono tenuti a costituire riserve.

Capoverso 2: Il campo di applicazione oggettivo dell’obbligo di partecipare è determinato dal contenuto massimo di energia (capacità di accumulazione). Il contenuto massimo di energia è misurato tenendo conto dell’intera cascata di produzione di un complesso di impianti collegati tra loro da un sistema idraulico e ottimizzati nel loro insieme. Il collegamento idraulico tra i singoli impianti si ha quando essi sono legati tra loro da un percorso idrico artificiale. Per essere considerati ottimizzati nel loro insieme, i singoli impianti devono essere gestiti e ottimizzati come un’unità.

Il contenuto massimo di energia (capacità di accumulazione) e i rapporti di proprietà o di partecipazione dovrebbero rimanere stabili nella maggior parte delle centrali idroelettriche ad accumulazione. Tuttavia, in caso di modifiche del contenuto massimo di energia oppure di cessioni o cambiamenti nei rapporti di proprietà o di partecipazione, il capoverso 3 chiarisce che occorre fare riferimento alla situazione all’inizio dell’anno idrologico in corso. Se un gestore acquista una centrale ad accumulazione, ad esempio il 1° marzo, si verifica una modifica anche nella riserva, in quanto egli subentra nell’obbligo per il restante periodo di mantenimento della riserva. Ciò influirebbe probabilmente sul prezzo di acquisto. Nel rapporto interno tra i soggetti coinvolti non vi è praticamente spazio per regole derogatorie; la responsabilità nei confronti della riserva ricade comunque sul nuovo proprietario. Anche il contenuto massimo di energia di una centrale idroelettrica ad accumulazione è determinato in funzione della data di riferimento.

Capoverso 4: Per il calcolo della capacità di accumulazione e dei rapporti di proprietà o di partecipazione delle centrali idroelettriche ad accumulazione che sfruttano acque lungo i confini nazionali, si tiene conto solo quota corrispondente alla sovranità svizzera.

Capoverso 5: Le dimensioni della riserva idroelettrica e l’energia che i partecipanti devono costituire in proporzione (quantità da mantenere in riserva) sono stabiliti dalla ElCom (art. 8b cpv. 2 LAEl). Eventuali cambiamenti nella situazione di approvvigionamento possono rendere la riserva idroelettrica predefinita insufficiente, richiedendo di conseguenza adeguamenti quantitativi (intesi come integrazione ai valori di riferimento definiti dalla ElCom). Tali adeguamenti possono essere effettuati sulla base del capoverso 5. La ElCom ha quindi la facoltà di ordinare un aumento o una riduzione, anche nel corso di un periodo di mantenimento della riserva già iniziato. Anche l’adeguamento è stabilito in modo proporzionale per i singoli soggetti obbligati a partecipare e quindi in modo equo per tutti. Se l’obbligo di partecipare alla riserva idroelettrica o la sua portata sono oggetto di controversia, la ElCom emana una decisione (cfr. art. 22 cpv. 1 LAEl).