Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine

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Capoverso 4: Se il ricavato netto della vendita delle parti dell’impianto supera i costi di smantellamento, il gestore è tenuto a trasferire l’eccedenza alla società nazionale di rete. Questa deve computare l’importo alla tariffa della riserva di energia elettrica. La logica che sottende questo obbligo di rimborsare l’eccedenza è quella dell’imputazione del valore di mercato realizzabile. In questo modo si evita una distorsione del mercato e un «doppio» profitto da parte del gestore della centrale di riserva. Poiché l’importo è computato alla tariffa della riserva di energia elettrica, l’eccedenza va a vantaggio dei consumatori finali.

Art. 29 Rimborso in caso la centrale sia mantenuta in esercizio

Se la centrale continua a operare sul mercato come centrale elettrica ordinaria con un’apposita autorizzazione, il gestore deve rimborsare una parte adeguata dei corrispettivi di cui ha beneficiato per la costruzione (art. 8j cpv. 2 LAEl). In questo modo si evita di offrire vantaggi competitivi ingiustificati nel mercato libero dell’energia elettrica, che porterebbero ad alterare involontariamente la concorrenza. Di conseguenza, la «quota adeguata dei corrispettivi» deve corrispondere al valore residuo dell’impianto una volta cessata la sua partecipazione alla riserva di energia elettrica. Come nei casi di cui all’articolo 33, l’importo del rimborso è fissato dal DATEC (art. 8j cpv. 3 LAEl). Il valore residuo corrisponde al valore di mercato dell’impianto o delle sue parti in quel momento. Esso è determinato mediante una stima, basata su transazioni comparabili sul mercato, o da un perito indipendente designato con l’accordo del gestore e della società nazionale di rete. La stima può essere integrata da una valutazione delle condizioni in cui si trova l’impianto e da un confronto con lo stato attuale della tecnica.

Art. 30 Informazioni sui partecipanti alla riserva nel consumo

Questa disposizione prevede che, una volta conclusa l’asta e stipulato il contratto, la società nazionale di rete comunichi all’UFE i nomi dei partecipanti alla riserva nel consumo (lett. a), il loro numero IDI (lett. b), il loro indirizzo (lett. c) e, non appena possibile, il costo della riserva di energia elettrica nella misura della loro partecipazione (lett. d). Queste informazioni servono per garantire un rimborso corretto e efficiente.

Art. 31 Diritto al rimborso per i consumatori finali di diritto pubblico o di diritto privato

Un consumatore finale non ha diritto al rimborso se svolge in via principale un compito di diritto pubblico attribuitogli da una disposizione legale o contrattuale (art. 14b cpv. 4 LAEl). Per capire se un consumatore finale si trova in questa situazione, fa stato il suo ricavo. A tal fine, si mette a confronto il ricavo derivante dall’adempimento dei compiti di diritto pubblico con quello derivante da contratti con privati.

Art. 32 Ammontare del rimborso dei costi della riserva di energia elettrica

Capoverso 1: Secondo questa disposizione, l’ammontare del rimborso è calcolato secondo il rapporto tra i costi dell’elettricità e il valore aggiunto lordo (intensità elettrica) del consumatore finale e l’entità della sua partecipazione alla riserva nel consumo. Si distinguono tre gruppi (lett. a–c). La formula per calcolare l’ammontare del rimborso ai consumatori finali che rientrano nelle lettere b e c si trova nell’allegato 1 (n. 1 e 2). Ovviamente, per il rimborso dei costi devono essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14c LAEl. Tra queste, l’importo del rimborso nel corso dell’esercizio considerato deve ammontare ad almeno 20 000 franchi (art. 14c lett d LAEl).

Il capoverso 2 stabilisce che la Confederazione non grava di interessi l’importo del rimborso.

Art. 33 Convenzione sugli obiettivi

La proposta di convenzione sugli obiettivi deve essere presentata all’UFE al più tardi tre mesi prima della fine dell’anno contabile per il quale il consumatore finale intende chiedere il rimborso. La proposta di convenzione è elaborata in collaborazione con un terzo certificato dall’UFE. All’UFE spetta la verifica della proposta, che può anche delegare a terzi (art. 46 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 49 cpv. 1 lett. b OEn). È probabile che si avvalga di questa possibilità e affidi l’incarico a revisori esterni. La decisione di accettare o meno la proposta di convenzione sugli obiettivi rimane comunque all’UFE.