Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine
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dai costi della riserva di energia elettrica. Il consumo di elettricità deve essere misurato con contatori calibrati. I costi dell’elettricità comprendono i tributi e le prestazioni a favore degli enti pubblici e i costi della riserva di energia elettrica nella misura corrispondente alla partecipazione alla riserva nel consumo.
Capoverso 3: Se il consumatore finale gestisce una propria rete per la distribuzione dell’elettricità acquistata (rete locale), i costi sostenuti per il funzionamento e la manutenzione della rete, ovvero i costi che sarebbero addebitati al consumatore finale dal gestore della rete se non disponesse di una propria rete locale, sono considerati costi dell’elettricità. Sono esclusi i costi per le installazioni interne agli edifici e quelle specifiche dell’impianto, indipendentemente dal livello di tensione al quale funzionano.
Il capoverso 4 stabilisce che non sono considerati costi dell’elettricità quelli che possono essere addebitati ad altri consumatori finali.
Art. 38 Esame della domanda
In merito al diritto al rimborso di un consumatore finale decide l’UFE, prendendo in considerazione la domanda presentata, la convenzione sugli obiettivi, il rendiconto relativo all’attuazione di questa nonché le informazioni e i documenti che comprovano il rapporto determinante, ai fini del diritto al rimborso, tra i costi dell’elettricità e il valore aggiunto lordo. Il rimborso ha luogo per l’anno contabile in cui cade il periodo di disponibilità. Se il periodo di disponibilità è a cavallo tra due anni contabili, il rimborso ha luogo in misura proporzionale.
Per il consumatore finale con un anno contabile diverso dall’anno civile si applica un disciplinamento speciale. Poiché i dati che figurano nel rendiconto di cui all’articolo 40 OEn si riferiscono a un anno civile, per verificare il rispetto della convenzione sugli obiettivi in un anno contabile diverso dall’anno civile sono sempre determinanti due rendiconti. Nel caso di un consumatore finale con un anno contabile diverso dall’anno civile che deve presentare la domanda di rimborso prima del rendiconto, al momento dell’esame della domanda non sono ancora disponibili entrambi i rendiconti necessari per verificare il rispetto della convenzione sugli obiettivi nell’anno contabile in esame. Questo può essere un problema se si profila il rischio che nell’anno contabile in esame la convenzione sugli obiettivi non sia rispettata. Una situazione che può verificarsi, in particolare, se l’efficienza energetica del consumatore finale era già inferiore agli obiettivi fissati nei due anni precedenti o già alla metà degli anni coperti dalla convenzione sugli obiettivi. In tal caso, ai fini del diritto al rimborso è determinante che il consumatore finale raggiunga o meno l’obiettivo di efficienza energetica nell’anno in esame. Se il rispetto della convenzione sugli obiettivi è compromesso, l’UFE può sospendere la decisione in merito diritto al rimborso fino a quando tutti i rendiconti necessari per verificare la situazione nell’anno contabile in esame siano disponibili e siano stati valutati.
L’UFE può incaricare terzi di verificare la documentazione (art. 41 ORiEl in combinato disposto con l’art. 49 cpv. 1 lett. b OEn). Al momento, si prevede di affidare questo incarico a una società di revisione contabile, le cui valutazioni avranno carattere di raccomandazione. La decisione in merito al diritto al rimborso rimane all’UFE.
Art. 39 Versamento
Capoverso 1: Se dall’esame della domanda risulta che il consumatore finale ha diritto al rimborso per l’anno contabile considerato, gli vengono rimborsati i costi della riserva di energia elettrica sostenuti durante l’anno contabile nella misura della sua partecipazione alla riserva nel consumo (cfr. art. 14b cpv. 1–3 LAEl).
Capoversi 2 e 3: L’UFE stabilisce l’importo del rimborso e incarica la società nazionale di rete di eseguire il versamento (cpv. 2). Ciò in contrasto con il rimborso del supplemento rete, che l’UFE versa direttamente attingendo al Fondo per il supplemento rete, di sua gestione. Poiché la società nazionale di rete fattura i costi della riserva di energia elettrica come parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete, essa dispone dei mezzi necessari. È quindi appropriato che esegua i versamenti conformemente