Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine
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e, eventualmente, in futuro, una riserva di stoccaggio12. La ORiEl precisa questi elementi e le condizioni di partecipazione alla riserva di energia elettrica, e prevede disposizioni sulla sua durata. Seguono disposizioni d’esecuzione relative alla riserva idroelettrica, alla riserva termica e alla riserva nel consumo. L’attuazione e il prelievo dalla riserva di energia elettrica sono precisati attraverso indicazioni relative all’ordine di prelievo e disposizioni d’esecuzione su casi particolari di prelievo.
Riserva legata a una riduzione del consumo (riserva nel consumo)
La revisione della LAEl introduce lo strumento della riserva nel consumo. Questo strumento si basa sul principio che i grandi consumatori di energia elettrica – o gruppi di piccoli consumatori – limitino il loro consumo in caso di penuria. La partecipazione è volontaria e prevede il versamento di un corrispettivo. I partecipanti e il corrispettivo sono determinati nel quadro di bandi pubblici. I valori di riferimento per la riserva nel consumo sono stabiliti dalla ElCom. I bandi pubblici sono indetti dalla società nazionale di rete. Poiché le aziende che partecipano alla riserva nel consumo acquistano l’energia elettrica di cui hanno bisogno sul mercato, questa non è parte dell’ordine di prelievo, che scatta solo quando sul mercato non è più disponibile energia elettrica.
L’azienda che partecipa a questa riserva si impegna a ridurre il proprio consumo a una determinata potenza garantita, non appena e fintanto che il prezzo dell’elettricità sul mercato superi una soglia prestabilita (soglia di prezzo). Sia la potenza garantita sia la soglia di prezzo possono essere determinati dall’azienda stessa. Più la potenza garantita per la quale opta l’azienda è elevata, minore la quantità di elettricità riducibile per la quale riceverà il corrispettivo per la partecipazione. Determinante per la soglia di prezzo è che sia inferiore al massimo tecnico della borsa dell’energia elettrica per il giorno successivo nell’area di mercato Svizzera, attualmente pari a 4000 euro per MWh. Un’azienda che auspica di dover ridurre il meno possibile il proprio consumo, anche in caso di prezzi elevati dell’energia elettrica, fisserà la soglia di prezzo a 3999,99 euro per MWh. Un’azienda che dà maggiore importanza ai profitti derivanti dalla rivendita dell’elettricità rispetto alle perdite dovute alla riduzione della produzione può fissare anche una soglia più bassa. In ogni caso, si preleverebbe energia dalla riserva nel consumo prima che la borsa raggiunga il prezzo massimo e prima che il mercato si squilibri, ossia prima che l’offerta sul mercato non sia più in grado di soddisfare la domanda.
In caso di prelievo, l’azienda non può attingere dalla rete più della potenza garantita. La quantità di elettricità così liberata può essere venduta dall’azienda sul mercato a prezzi elevati. Il Consiglio federale ritiene controproducente introdurre un ulteriore indennizzo sovrano per il prelievo: definire il volume da prelevare non è un’operazione di poco conto e potrebbe indurre a un consumo eccessivo poco prima del prelievo13. Il Consiglio federale rinuncia quindi alla possibilità di indennizzare il prelievo (art. 8o cpv. 3 LAEl). Oltre al corrispettivo per la partecipazione, l’azienda riceve un rimborso del supplemento per la riserva di energia elettrica in misura proporzionale alla sua partecipazione e in funzione della sua intensità elettrica. È compito della ElCom vigilare sull’adempimento, da parte delle aziende, dell’obbligo di ridurre il carico. A tal fine, essa può chiedere di consultare i contratti con i fornitori di elettricità e ordinare prelievi di prova.
Centrali di riserva smantellate o che restano in funzione
Se una centrale costruita per partecipare alla riserva di energia elettrica non viene più utilizzata, deve essere smantellata, in modo da evitare che le strutture cadano in rovina. I costi di smantellamento vengono rimborsati al gestore, a condizione che i lavori avvengano in modo rapido e a costi ragionevoli (art. 8j cpv. 1 LAEl). Si considera che lo smantellamento sia rapido se viene completato entro due anni
12 Per il momento si rinuncia a una riserva di stoccaggio. Per l’accumulazione stagionale di energia elettrica, in Svizzera non esiste ancora una tecnologia che possa anche solo lontanamente entrare in competizione con l’energia idroelettrica.
13 In merito si rimanda allo studio commissionato dall’UFE «Ausgestaltung einer Schweizer Stromverbrauchsreserve», Consentec / ZHAW, ott. 2025.