Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

quanto riguarda gli elementi centrali – ossia quelli che variano di anno in anno e sono pertanto dinamici (quantità da mantenere in riserva, periodo di riserva e indennizzo forfetario) – l’accordo si limita a riprendere quanto definito dalle autorità e che va pertanto applicato in concreto. L’elenco che figura al capoverso 2 non è esaustivo, nemmeno quello di cui alla lettera a. Tra i diversi aspetti da disciplinare, vi sono i lavori di revisione (lett. c), che sono ammessi, ma per i quali è opportuna una certa cautela. Se, ad esempio, si effettuassero lavori di revisione contemporaneamente in numerose centrali elettriche, ciò metterebbe a repentaglio il funzionamento affidabile della riserva. Sono importanti anche le restrizioni derivanti da eventuali prescrizioni della ElCom per quanto riguarda la potenza da mantenere in riserva. In virtù del ruolo di vigilanza generale affidatole dall’articolo 22 LAEl, la ElCom, alla quale devono essere notificati i lavori di revisione previsti, potrebbe vietare quelli che violerebbero l’accordo o che metterebbero a repentaglio la riserva. I dati che devono essere messi disposizione sulla base dell’articolo 1b OOSE (lett. d n. 1) non sono dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati17.

Il capoverso 3 è motivato dall’esigenza di ridurre al minimo gli oneri amministrativi che gravano, a monte, sulla società nazionale di rete. La disposizione è pensata per le centrali partecipate, nelle quali di solito la gestione è delegata a un partner, che è pertanto il gestore della centrale. Per le operazioni riguardanti la riserva è quest’ultimo che va considerato il servizio di riferimento. Di norma, il rapporto interno è regolato in modo tale che un’attività quale la costituzione della riserva sia coperta da ciò che gli (altri) partner hanno delegato a quello che si occupa della gestione operativa (lo scopo del cpv. 3 è consentire la conclusione di un accordo con l’impresa responsabile della gestione; il cpv. 3 copre anche i casi in cui la gestione non è affidata a uno degli associati).

Data l’importanza dell’impresa incaricata della gestione operativa, è opportuno che la società nazionale di rete possa stipulare direttamente con quest’ultima l’accordo sulla partecipazione alla riserva (fatto salvo il caso in cui un partner si opponga al fatto che l’impresa incaricata della gestione operativa agisca in sua rappresentanza per quanto riguarda la riserva, poiché in tal caso non sarebbe possibile stipulare l’accordo tra la società nazionale di rete e l’impresa incaricata della gestione operativa). In questo modo, è possibile integrare in un unico accordo anche gli aspetti tecnico-operativi che devono comunque essere regolati d’intesa con l’impresa incaricata della gestione operativa. Se tale integrazione non è possibile, questi aspetti devono essere regolati a parte (cfr. ultimo periodo).

Art. 8 Indennizzo forfetario e rimunerazione per il mantenimento di potenza in riserva

Capoversi 1 e 2: L’articolo 8e capoverso 1 LAEl stabilisce che i partecipanti alla riserva idroelettrica ricevono ogni anno un indennizzo forfetario per mantenere in riserva la quantità di energia loro richiesta. La legge prevede che l’indennizzo per la costituzione di una riserva sia convenuto in anticipo, adeguato e forfetario, ossia che non tenga conto delle peculiarità delle singole centrali ad accumulazione. Inoltre, esso è stabilito in funzione dei ricavi non realizzati e considera la situazione attuale del mercato, la differenza di prezzo tra i mesi estivi e quelli invernali e il valore della flessibilità. Il metodo di calcolo utilizzato finora soddisfa tutti questi criteri e rimarrà pertanto invariato. L’indennizzo è calcolato secondo il seguente schema: la base è costituita dalla differenza di prezzo media su 30 giorni tra il trimestre invernale (gennaio–marzo) e quello primaverile successivo (aprile–giugno) sul mercato a termine svizzero. Il periodo di 30 giorni impedisce che le fluttuazioni di mercato possano influire a breve termine in maniera determinante. I trimestri sono stati scelti in modo da basare il calcolo dei prezzi su scambi sul mercato a termine quanto più liquidi possibile. Tuttavia, se le informazioni sui prezzi non fossero sufficienti, la ElCom può ricorrere ad alternative. La ElCom calcola annualmente l’indennizzo forfetario moderato e lo pubblica. Per l’indennizzo della flessibilità, la base è moltiplicata per un fattore di 1,3. Questo valore è stato determinato dalla ElCom attraverso la modellizzazione di una generica centrale idroelettrica ad accumulazione. I ricavi sul mercato day-ahead sono stati simulati una volta con e una volta senza costituzione di riserve di energia. Per entrambi i casi la differenza di ricavo è stata messa in relazione con la differenza di prezzo tra il primo e il secondo trimestre civile. Il risultato è un fattore

17 RS 235.1