Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/107: Attuazione a livello di ordinanza della revisione della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) concernente la riserva di energia elettrica · 36 pagine

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cui all’articolo 8u LAEl. La pena convenzionale (lett. i) serve a garantire il rispetto dell’obbligo di costituire una riserva; per la configurazione della riserva termica possono essere rilevanti aspetti diversi da quelli presi in considerazione per la riserva idroelettrica.

Capoverso 4: La disposizione costituisce il secondo livello di una serie di accordi: mentre il capoverso 1 disciplina il rapporto tra la società nazionale di rete e l’aggregatore, il capoverso 4 riguarda il rapporto tra l’aggregatore e i singoli gestori di impianti. In questo secondo rapporto, gli obblighi devono essere trasferiti in modo tale che i gestori utilizzino correttamente gli impianti al servizio della riserva. Per questi accordi sono rilevanti essenzialmente gli stessi contenuti del capoverso 3, in forma adattata. Inoltre, la società nazionale di rete può concordare con i gestori ulteriori dettagli di natura tecnica.

Capoverso 5: Anche in caso di obbligo imposto dal DATEC sulla base dell’articolo 8c capoverso 6 LAEl, è necessaria una base giuridica e di lavoro per disciplinare tutti gli aspetti relativi l’impiego della riserva. I contenuti dell’accordo uniforme diventano parte integrante dell’obbligo. Se i gestori e la società nazionale di rete non riescono a raggiungere un accordo o se le circostanze richiedono una regolamentazione diversa, il DATEC può, se necessario, decidere ulteriori contenuti o discostarsi dall’accordo uniforme.

Art. 17 Valori di riferimento

Analogamente ai metodi di gestione consolidati che riguardano la riserva di energia idroelettrica, anche per la riserva nel consumo la ElCom emana, sotto forma di istruzione, i valori di riferimento necessari per l’attuazione pratica. Oltre alle dimensioni (lett. a), è fondamentale definire i criteri di partecipazione (lett. b) quali, ad esempio, una quantità minima di potenza o di energia elettrica riducibile. Se la quantità minima non è raggiunta, l’offerta deve essere raggruppata con altre e presentata attraverso un aggregatore. Tra i criteri di partecipazione figurano anche requisiti minimi relativi ai margini del sistema, che definisce quali punti di misurazione deve includere un’offerta. Ad esempio, non avrebbe molto senso se l’offerta potesse comprendere un solo impianto di produzione, quando la stessa azienda dispone di un impianto di scorta che non partecipa alla riserva. In un caso del genere, al momento del prelievo si potrebbe passare all’impianto di scorta e, in definitiva, non ne risulterebbe alcun consumo di energia elettrica in meno. Occorre fare in modo che tutti i punti di misurazione in Svizzera dello stesso settore d’attività di un’azienda siano compresi entro i margini del sistema. Analogamente, occorre escludere i punti di misurazione attraverso i quali l’energia elettrica potrebbe essere immessa nell’azienda al di fuori dei margini del sistema. Si pensi, ad esempio, a un parco veicoli elettrici che, in caso di prelievo, sono ricaricati al di fuori dell’azienda e possono reimmettere energia elettrica localmente. Inoltre, i criteri di partecipazione devono stabilire se e a quali condizioni è possibile ritirare offerte e se è consentito interscambiare punti di misurazione. Infine, i criteri di partecipazione comprendono anche le condizioni del contratto con il fornitore di energia elettrica. Tra queste figura, ad esempio, l’obbligo di informare i (pre)fornitori della quantità di energia che si libera in caso di prelievo. Un altro criterio opportuno potrebbe essere quello di limitare il diritto di partecipazione ai contratti di fornitura che riflettono in modo adeguato i prezzi di mercato.

Un altro valore di riferimento fondamentale è la metodologia utilizzata per determinare il consumo di riferimento (lett c) e, di conseguenza, il consumo garantito (cfr. art. 18). Il consumo di riferimento è una misura del consumo energetico di un’azienda in condizioni normali. La quantità di elettricità riducibile è data dalla differenza tra il consumo di riferimento e il consumo garantito per il quale l’azienda ha optato. A questo proposito, la ElCom stabilisce anche se la potenza garantita – durante il periodo in cui è necessario mantenere la riserva – deve avere un valore costante o se è ammesso anche un profilo (quartorario) nel quale siano delineati, ad esempio, i ritmi diurni / notturni dell’elettricità attinta. Per il consumo di riferimento è probabile che siano rilevanti sia una stima ex ante basata sul consumo nel tempo, ad esempio durante i cinque anni precedenti, sia un conteggio ex post basato sul consumo effettivo. La stima ex ante è necessaria per determinare nel bando pubblico il volume di riserva disponibile. Il conteggio del corrispettivo per la partecipazione avviene quindi, logicamente, ex post in base al consumo effettivo. Inoltre, sarà probabilmente necessario procedere a una ponderazione del consumo di riferimento. Nel caso più semplice, il consumo viene ponderato in modo uniforme per tutti i mesi invernali.