Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
In linea di principio sono computabili solo gli elementi riportati nella direttiva. Gli importi forfettari per i diversi elementi si basano su valori empirici determinati attraverso una perizia esterna indipendente e in futuro saranno periodicamente verificati dall’UFT e, se necessario, adeguati. Per gli elementi per i quali non è possibile determinare un importo forfettario, l’UFT fisserà aliquote massime nella direttiva. L’UFT verifica periodicamente se è necessario integrare ulteriori elementi nella direttiva.
L’UFT provvederà a sottoporre il progetto di direttiva (1aedizione e successive) al parere dei gruppi interessati.
Cpv. 2
Questo capoverso contiene un’enumerazione non esaustiva dei costi non computabili. A seguito dell’estensione degli elementi computabili per un impianto, i costi relativi ai mezzi di trazione sono stati stralciati dall’enumerazione.
Cpv. 3
Questo capoverso corrisponde al capoverso 4 finora vigente ed è stato ripreso senza modifiche.
Questa disposizione corrisponde all’odierna prassi e può essere di rilievo se, per realizzare un progetto, il richiedente è costretto ad acquistare il terreno. La computabilità dei costi di acquisizione del terreno può risultare opportuna anche per impedire la discriminazione di progetti per i quali occorre acquistare terreno rispetto ai progetti realizzati in diritto di superficie. L’assunzione dei costi di acquisizione del terreno non deve però creare incentivi sbagliati, incoraggiando ad esempio la vendita di fondi da una società madre a una filiale a prezzi superiori ai costi di acquisto originari.
Come finora, la normativa si applica solo in singoli casi, in particolare agli impianti di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti di cui all’articolo 10 capoverso 3 nLTM.
Art. 8 Calcolo
Per commenti dettagliati sulla futura definizione delle aliquote dei contributi si rimanda al numero 4.1.3.5 del messaggio sulla legge sul trasporto di merci.
Cpv. 1
Come indicato al numero 4.1.3.5 del messaggio sulla legge sul trasporto di merci, l’aliquota del contributo per i rinnovi è fissata forfettariamente al 40 per cento del volume di investimenti computabile.
Questa disposizione, ora riportata nella lettera a, corrisponde all’odierna prassi. Si applica il limite inferiore della fascia di promovimento di cui all’articolo 10 capoverso 3 nLTM poiché le misure di rinnovo non comportano né adeguamenti radicali della configurazione di un impianto né modifiche significative dei volumi di trasporto.
La lettera b stabilisce l’aliquota del contributo per i progetti di nuova costruzione e ampliamento con un volume di investimenti computabile inferiore a 5 milioni di franchi che, come indicato al numero 4.1.3.5 del messaggio sulla legge sul trasporto di merci, in futuro ammonterà forfettariamente al 50 per cento del volume di investimenti computabile.
Secondo la lettera c l’aliquota del contributo per i progetti di nuova costruzione e ampliamento con un volume di investimenti computabile superiore a 5 milioni di franchi è del 40–60 per cento.
10/33 BAV-D-2DD83401/641