Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine

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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3

colo 41 capoverso 1 OTM stabilisce che la pianificazione e la costruzione di binari di raccordo sottostanno anche alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria (per l’essenziale nella Lferr, nell’Oferr e22 nelle DE-Oferr23).

In particolare, per quanto riguarda i binari di raccordo, che pur non essendo impianti ferroviari in senso giuridico lo sono comunque in senso tecnico, devono essere considerati, oltre alle disposizioni della legislazione ferroviaria, anche le regole riconosciute e lo stato della tecnica, e quindi potrebbero essere applicabili ad esempio le norme del regolamento RTE (Regelwerk Technik Eisenbahn) o le Norme Svizzere. Questo principio si desume anche dall’articolo 41 OTM, in virtù del quale i raccordati sono tenuti a procedere alla pianificazione e alla costruzione in modo conforme alle prescrizioni, in modo da consentire un esercizio sicuro dei loro impianti.

Poiché i requisiti definiti nella legislazione ferroviaria potrebbero risultare troppo severi per i binari di raccordo, ai fini dell’emanazione delle DE-Oferr occorre tener conto, a causa delle minori esigenze di sicurezza, dei requisiti specifici per tali impianti. La relativa disposizione è contenuta nell’articolo 81 Oferr.

Art. 42 Licenza di costruzione; verifica da parte dell’UFT

La disposizione è ripresa sostanzialmente invariata dalla vOTM.

Cpv. 1

Il capoverso 1 assoggetta a una verifica tecnica non solo la costruzione e la modifica di binari di raccordo, i quali secondo la definizione legale comprendono anche i pertinenti impianti, ma anche le opere e gli impianti che si trovano sopra, sotto e vicino a binari di raccordo e che potrebbero compromettere la sicurezza dell’esercizio di tali binari.

A causa della formulazione nella legge federale del 5 ottobre 1990 sui binari di raccordo ferroviario e nella relativa ordinanza (entrambe non più in vigore), che testualmente comprendono soltanto la costruzione dei binari di raccordo in quanto tali e non la realizzazione di opere e impianti che si trovano sopra, sotto e vicino a questi binari, in passato le autorità cantonali o comunali competenti per il rilascio delle licenze di costruzione hanno per esempio sottoposto all’UFT progetti per la costruzione di un binario di raccordo a capannone già esistente, ma si suppone che non abbiano in pratica mai sottoposto i casi inversi, ossia i progetti che prevedevano la costruzione di un capannone sopra un binario di raccordo già esistente. Tuttavia, dal punto di vista della tecnica ferroviaria i problemi che sorgono sono i medesimi in entrambi i casi. Si pensi, per esempio, alla necessità di garantire il profilo di spazio libero o alle questioni riguardanti le misure di protezione da adottare per i binari di raccordo elettrificati.

A questo riguardo occorre considerare che, nel campo d’applicazione della Lferr, per le opere di terzi l’articolo 18m Lferr prevede un controllo del rispetto delle prescrizioni di tecnica ferroviaria da parte del gestore dell’infrastruttura in questione. La normativa in vigore fino al 2016 in materia di binari di raccordo non prevede invece un meccanismo di questo tipo.

L’articolo 42 capoverso 1 nOTM formalizza in una base legale esplicita la prassi invalsa dell’UFT, il quale, nei casi a sua conoscenza, ha verificato la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria anche per le opere situate sopra, sotto e vicino ai binari di raccordo.

22 Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (RS 742.141.1)

23 Ordinanza dell’UFT del 17 maggio 2024 concernente le disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulle ferrovie (RS 742.141.11) 25/33 BAV-D-2DD83401/641