Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine

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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3

720 carri ferroviari carichi per i binari di raccordo (media calcolata sui 5 anni previsti) e 5000 unità container standard («Twenty Foot Equivalent Units», TEU) per gli impianti di trasbordo TC (media calcolata sui 10 anni previsti). Sono determinanti soltanto i volumi che non vengono comunque trasportati su rotaia in virtù di disposizioni di legge o di oneri nelle licenze di costruzione e nelle autorizzazioni d’esercizio.

Cpv. 3

Per le offerte relative a impianti con un volume di investimenti computabile superiore a 5 milioni di franchi è necessario presentare ulteriori documenti in modo da garantire un esame approfondito e consentire la valutazione dei criteri di cui all’articolo 10 capoverso 5 nLTM per la determinazione dell’aliquota del contributo.

Cpv. 4

La regolamentazione, finora stabilita in una guida e in un’istruzione interna, sarà oggetto di una direttiva dell’UFT.

Cpv. 5

Il capoverso 5 è stato ripreso senza modifiche. La disposizione consente all’UFT di effettuare un esame delle offerte approfondito e orientato al rischio.

Art. 10 Convenzione

Per quanto riguarda il versamento dei contributi d’investimento, il rapporto tra la Confederazione e i gestori degli impianti di trasbordo e di carico è ora disciplinato nel quadro di una convenzione quadriennale tra l’UFT e il gestore dell’impianto di cui all’articolo 10 capoverso 6 nLTM. Per gli impianti di carico e di scarico le convenzioni vengono concluse esclusivamente con i gestori dei mezzi di trasbordo e di carico.

Cpv. 1

Nel capoverso 1 si stabilisce con chi l’UFT può concludere le convenzioni. Le convenzioni vengono concluse esclusivamente con i gestori di binari di raccordo e di impianti di trasbordo TC. Non vengono concluse convenzioni con i proprietari che non sono effettivamente gestori del binario di raccordo. Chi sia considerato gestore è definito all’articolo 4 capoverso 2 OTM.

Cpv. 2 e 3

Le convenzioni relative a impianti esistenti vengono di norma concluse prima dell’inizio di un periodo di credito d’impegno e si basano fondamentalmente sulla validità dei crediti d’impegno di cui all’articolo 10 capoverso 9 nLTM. In particolare per impianti nuovi, per impianti rimessi in servizio e in caso di cambio di gestore deve sussistere la possibilità di concludere convenzioni in qualsiasi momento. La durata delle convenzioni concluse durante la validità di un credito d’impegno termina alla scadenza del corrispondente periodo di credito d’impegno.

Il capoverso 4 disciplina i principali elementi del contenuto della convenzione. Gli investimenti da effettuare risultano dall’offerta presentata elettronicamente (nell’applicazione digitale appositamente predisposta). Essa comprende tutti gli elementi che vengono costruiti, acquistati o rinnovati durante il periodo di validità della convenzione. I lavori devono essere eseguiti, per quanto possibile, secondo il calendario previsto dal piano d’investimento; è tuttavia ammesso un rinvio dei lavori nel corso dell’anno entro il periodo di validità della convenzione. Sulla base del piano d’investimento viene calcolato il contributo annuale d’investimento, importante per la pianificazione delle risorse (cosiddette quote annuali).

12/33 BAV-D-2DD83401/641