Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 33 pagine
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N. dossier: BAV-330.0-8/3/2/3
1 Situazione iniziale
Il 10 gennaio 2024 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla legge sul trasporto di merci (revisione totale della legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione1) sottoponendolo all’attenzione delle Camere federali. La revisione totale della legge è stata approvata dal Parlamento il 21 marzo 20252.
La revisione totale della legge sul trasporto di merci (LTM) prevede un nuovo orientamento delle condizioni quadro e l’introduzione di nuovi strumenti di promovimento per il traffico merci su rotaia. Con i provvedimenti contenuti nella LTM totalmente riveduta (di seguito nLTM) si mira a potenziare il traffico merci su rotaia in modo che possa fornire un maggior contributo alla sicurezza dell’approvvigionamento e al raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale ed energetica della Confederazione.
Oltre alla revisione totale della LTM, il progetto comprendeva modifiche di altre leggi ovvero la legge del 19 dicembre 19973 sul traffico pesante (LTTP), la legge federale del 22 marzo 19854 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) e la legge del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie (Lferr).
Le decisioni relative alla revisione totale della LTM, e insieme ad esse gli adeguamenti delle ordinanze, dovranno essere posti integralmente in vigore il 1° gennaio 2026.
2 Punti essenziali del progetto Oggetto
A seguito della revisione totale della LTM, viene sottoposta a revisione totale l’ordinanza del 25 maggio 20166 concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (ordinanza sul trasporto di merci, OTM), che viene di conseguenza abrogata. Le disposizioni dell’OTM finora vigente (di seguito vOTM) che non riguardano gli strumenti di promovimento finanziario sono riprese nella nuova OTM (di seguito nOTM) perlopiù senza modifiche (sezioni 5–10 della vOTM).
In questo contesto è inoltre previsto un adeguamento delle seguenti ordinanze (cfr. allegato della nOTM):
ordinanza del 19 giugno 20247 concernente il coordinamento dei trasporti in situazioni eccezionali (OCTSE);
ordinanza del 27 marzo 20248 concernente la tassa sul traffico pesante (ordinanza sul traffico pesante, OTTP);
ordinanza del 15 giugno 20019 sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS);
ordinanza del 25 novembre 199810 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF);
ordinanza del 31 ottobre 201211 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD);
1FF 2024 300
2FF 2025 1103
3 RS 641.81
4 RS 725.116.2
5 RS 742.101
6 RS 742.411
7 RS 520.16
8 RS 641.811
9 RS 741.622
10 RS 742.122
11 RS 742.412
3/33 BAV-D-2DD83401/641